DECRETO
Nel
procedimento n. °**. promosso da -MADRE- rappresentata e difesa
dall'avv.to *** del foro di *** e dall'Avv.to **** del foro di ***;
contro
-PADRE-
, in proprio;
con
l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte, ****;
****,
madre del minore XY XY, nato a **** il ****, con ricorso depositato
il **** ha riassunto avanti a questa corte il procedimento conclusosi
innanzi la Corte d'Appello di Venezia in data °°°°° ed
impugnato davanti alla Corte di Cassazione, annullato dalla stessa in
data °°°° con rinvio alla Corte
La
-MADRE- premesso di essersi separata consensualmente dal marito -
PADRE - ; che la separazione veniva omologata dal Tribunale di ****
nel febbraio del 2**** ; che le condizioni concordate dai coniugi
prevedevano l'affidamento esclusivo del bambino alla madre con
diritto di visita del padre secondo modalità più estese al
progredire dell'età del bambino; che la frequentazione con il padre
cessava completamente nel 2008; che il - PADRE - presentava ricorso
al Tribunale per i Minorenni di Venezia chiedendo la decadenza della
madre dalla potestà sul figlio e provvedimenti diretti a favorire la
ripresa della frequentazione del predetto con il padre; che la madre,
pur ammettendo che -FIGLIO- si rifiutava di vedere il padre,
respingeva le accuse di esserne la causa; che veniva disposta CTU con
nomina dello psichiatra e psicoterapeuta Dott. ***; che il predetto
ravvisava la sussistenza della sindrome di alienazione genitoriale (
PAS ); che il tribunale adito con decreto22/12 ottobre 2009
dichiarava la decadenza della -MADRE- dalla potestà genitoriale,
affidando il bambino al Servizio Sociale del Comune di °°° per la
predisposizione di un progetto diretto alla riattivazione dei
rapporti dello stesso con il padre; che successivamente con ricorso
in data 6.7.2010 il - PADRE - presentava un altro ricorso al
Tribunale per i Minorenni di °°° chiedendo l'allontanamento del
figlio dal contesto familiare materno con collocamento dello stesso
presso di sé o altri famigliari o un ambiente terzo, nonché la
sostituzione del Servizio Sociale di °°°° con altro servizio,
lamentando l'incapacità del primo di assolvere il compito
assegnatoli con il precedente decreto; che essa -MADRE- si era
costituita anche in tale procedura negando ogni sua responsabilità
in ordine al rifiuto del figlio di vedere il padre e chiedendo da una
parte i più opportuni provvedimenti per proseguire nel percorso di
riavvicinamento tra i predetto e dall'altra la sua reintegra nella
potestà genitoriale ;che il tribunale per i Minorenni con decreto
reso in data 10.12.10 rigettava quest'ultima domanda , nominava il
Servizio Sociale del Comune di **** in sostituzione di quello di °°°°
al quale conferiva il preciso compito di sostenere i genitori ed il
bambino nel progetto di riavvicinamento padre-figlio, regolando nel
contempo tempi e modalità di questi rapporti; che questo secondo
decreto veniva impugnato dal -PADRE- avanti alla Corte d'appello di
Venezia- sezione minorenni chiedendo che si disponesse altra CTU sul
bambino; che questi venisse allontanato dalla madre e dalla famiglia
materna cui veniva addebitata l'aggravarsi della PAS, venisse
mantenuto l'affidamento al Servizio Sociale del Comune di **** per
affidarlo successivamente al genitore ritenuto più idoneo,
preferibilmente il padre; che venisse nel frattempo disposto ogni più
utile provvedimento; che essa -MADRE- si costituiva anche in questa
procedura e con reclamo incidentale chiedeva la reintegra nella
potestà, pur concordando nella necessità di attività di sostegno
da parte del servizio sociale incaricato ed autorizzando la
valutazione neuropsichiatria del figlio; che i servizi sociali
depositavano nel corso del giudizio tre relazioni di aggiornamento e
la corte disponeva nuova CTU affidata al dott. °°°° per valutare
se il permanere nell'ambiente materno aggravasse ulteriormente la
salute del bambino e quale potesse essere il pregiudizio conseguente
ad una diversa sua collocazione con indicazione delle più opportune
modalità di attuazione; che in data 13.7.2012 veniva emesso il
decreto successivamente impugnato in cassazione con il quale veniva
revocato il collocamento del bambino presso la madre, veniva disposto
il suo allontanamento dalla stessa e dalla famiglia materna e lo
stesso veniva affidato al padre, con inserimento temporaneo in
struttura residenziale educativa; che detto decreto veniva impugnato
per violazione del contraddittorio ed omessa motivazione sulla
sussistenza della Sindrome di Alienazione Parentale, punto
controverso e decisivo della causa; che il - PADRE - in tale sede
chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed il
rigetto nel merito; che dopo l'annullamento con rinvio del
provvedimento de quo in data 5.4.2013 veniva depositata avanti la
Corte di Brescia un'istanza urgente finalizzata ad ottenere inaudita
altera parte l'ordine alla scuola elementare di **** di nulla osta
per l'iscrizione di -FIGLIO- alla scuola elementare di °°°°; che
detta istanza veniva dichiarata inammissibile per mancata
riassunzione della causa principale; che veniva comunque fissata
l'udienza del 19.4.2013; ciò premesso, contestando il fondamento
della diagnosi di PAS attraverso le argomentazioni già svolte nel
ricorso per cassazione e fatto presente che il bambino è tornato a
vivere con la madre, la predetta chiede oltre al nulla osta per
l'iscrizione presso la scuola elementare di °°°° ( istanza decisa
all'udienza del 19 aprile con il rigetto della medesima), la
reintegra nella potestà genitoriale nei confronti del figlio, il
rigetto del reclamo del marito avverso il decreto del Tribunale per i
Minorenni di Venezia, la definizione dei tempi e modalità degli
incontri di -FIGLIO- con il padre, incaricando i Servizi Sociali di
**** per seguirne l'attuazione, vittoria di spese e competenze dei
gradi di giudizio.
Il
- PADRE - si è costituito e ribadisce il contenuto dei suoi scritti
precedenti con i quali sosteneva che l'atteggiamento di rifiuto nei
suoi confronti espresso dal figlio era addebitabile al comportamento
materno ed alla famiglia della -MADRE- che ripetutamente frapponeva
ostacoli alla frequentazione del padre da parte del figlio sino al
provvedimento della corte d'appello veneziana che favoriva con
l'allontanamento dello stesso dalla casa materna la ripresa del
dialogo.
Il
resistente richiama l'inserimento della PAS nel DSM IV, sezione
problemi relazionali, ne sottolinea il carattere psicopatogenetico e
sottolinea la gravità del comportamento materno, rivelatosi
ostruzionistico anche dopo la cassazione dl provvedimento veneziano;
atteggiamento contrario alle prescrizioni dei Servizi Sociali,
impeditivo dei rapporti con il figlio stabiliti dal programma,
allontanamento del medesimo dalla scuola di **** e tentativo
improprio di iscriverlo a quella di °°°°.
Conseguentemente
chiede l'allontanamento del minore dalla madre e dalla famiglia della
predetta, l'affidamento in via esclusiva al padre ed il collocamento
presso di sé, la ripresa del sostegno psicologico interrotto,
l'incarico del Servizio Sociale di **** di regolamentare i rapporti
madre-figlio, disposizione di un assegno di mantenimento del figlio
da porsi a carico della madre, rigetto della domanda di reintegra
della medesima nella potestà genitoriale, vittoria di spese.
Il
Procuratore Generale ha concluso chiedendo una nuova consulenza, ed
in attesa degli esiti della stessa, che il minore rimanga collocato
presso la madre -MADRE- **** al fine di permettere la
conclusione del corrente anno scolastico e rimanga affidato al
servizio Sociale di **** per favorire il riavvicinamento al padre -
PADRE - *** ;
La
Corte di Cassazione ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso
inquadrando le domande del - PADRE - che aveva adito l'autorità
giudiziaria dopo il provvedimento di decadenza della -MADRE- nei
confronti del figlio ( decreto del 2009) adducendo un inasprimento
della sua condotta, responsabile dell'avversione del minore nei suoi
confronti tanto da rendere necessario un cambiamento di collocamento
ed affidamento del predetto, nell'ambito del mutamento delle
condizioni della separazione riguardanti la regolamentazione del
regime di affidamento , del tutto svincolata dagli aspetti inerenti
all'applicazione degli artt.330 e ss. cod. civ.
Il
provvedimento della Corte territoriale veneziana è stato cassato per
vizio di motivazione su di un punto decisivo e controverso della
causa, vale a dire per non avere affrontato il tema
dell'attendibilità scientifica della teoria posta alla base della
diagnosi di sindrome da alienazione parentale, pur avendo posto la
consulenza di cui richiama ampi brani nella sua motivazione a
fondamento della decisione.
La
corte di legittimità, nel rinviare alla corte territoriale bresciana
il procedimento richiama le critiche avanzate dal mondo scientifico e
dalla stessa difesa della -MADRE- e prescrive di verificare il
fondamento della teoria richiamata dalla ctu.
La
difesa della ricorrente sostiene che la teoria della PAS risalente a
Gardner e seguita in Italia da alcuni autori come il prof. Gulotta e
le dott. Cavedon e Liberatore richiama otto elementi significativi
per l'individuazione della ritenuta psicopatologia, dei quali la Ctu
°°°° ne individua sei in -FIGLIO- , pervenendo alla infausta
diagnosi sulla quale si fonda il provvedimento cassato
Dal
riscontro di questi sigma l'esperto dimostra la manipolazione materna
in danno del minore, senza alcun riferimento al comportamento della
-MADRE- .
Inoltre
dalla rilevazione di una malattia che viene contestata sarebbe
scaturito un atteggiamento salvifico paterno che avrebbe indotto il -
PADRE - ad un atteggiamento connotato da aggressività ed
ossessività al punto da presentare oltre venti denunce penali nei
confronti della moglie.
Pertanto
sarebbe stata la errata diagnosi di PAS, stato patologico
inesistente, a scatenare il conflitto tra i genitori e a diventare
essa stessa causa del conflitto, moltiplicando la drammaticità della
situazione
in cui vi sarebbe , senza alcuna prova, un genitore vittima (
genitore bersaglio ) di un genitore criminale ( genitore alienante)
ed un figlio affetto da psicopatologia.
Di
conseguenza anche la terapia proposta, vale a dire l'interruzione in
maniera radicale di ogni rapporto del genitore alienante con il
minore sarebbe del tutto priva di fondamento scientifico e nel caso
in esame avrebbe prodotto grande frustrazione nel bambino.
Secondo
la parte resistente, - PADRE - , la comunità scientifica riconosce
in modo pressoché unanime questo disturbo relazionale
psicopatogenico .
Invero
vi sono psicologi e psichiatri importanti che hanno sottoscritto
alcuni documenti in cui si dà atto dell'esistenza di tale forma di
alienazione, come risulta dalla documentazione prodotta dal
convenuto.
La
SINPIA, Società italiana di Neuro psichiatria Infantile la riconosce
sin dal 2007; essa risulta essere inserita nel DSM IV nella sezione
problemi relazionali genitore-bambino; molte sono le pubblicazioni
che riguardano l'alienazione genitoriale ( doc 8 ) .
Si
deve aggiungere che anche la corte di cassazione con la sentenza
n.5847/12 pubblicata 1'8.3.13 non ha posto in discussione la diagnosi
di PAS posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Il
fatto che altri esperti neghino il fondamento scientifico di tale
sindrome non significa che essa non possa essere utilizzata quanto
meno per individuare un problema relazionale molto frequente in
situazione di separazione dei genitori, se non come una propria e
vera malattia.
Più
volte è stato ritenuto in decisioni giurisprudenziali che
l'atteggiamento del bambino che rifiuta l'altro genitore, per un
patto di lealtà con il genitore ritenuto più debole, può condurlo
ad una forma di "invischiamento" capace di produrre nella
sua crescita non solo una situazione di sofferenza, ma anche una
serie di problemi psicologici alienanti.
Il
problema è verificare se i disturbi certamente rilevati dal Ctu a
carico del minore, riconosciuti dalla stessa -MADRE- , siano
riconducibili alla responsabilità della madre in quanto generati dal
suo comportamento nei confronti del padre.
Questi,
la cui personalità è parimenti stata posta in discussione dal
consulente per la sua rigidità, ha riconosciuto all'atto della
separazione l'importanza che il bambino crescesse con la madre,
accettando l'affidamento esclusivo alla medesima, come all'epoca era
prassi, non essendo ancora stata attuata la modifica dell'art.155
cod. civ. che presuppone di regola l'affidamento condiviso, ma
riservando a se stesso la frequentazione con il figlio da attuarsi in
termini maggiormente ampi con la crescita del medesimo.
Nessuna
colpa può ravvisarsi, né gli è stata addebitata da controparte per
il comportamento del figlio che ad un certo punto ha manifestato un
atteggiamento straordinariamente repulsivo e pervicace, giungendo al
punto da non volere nemmeno scendere dall'autovettura con la quale la
madre lo portava agli appuntamenti programmati con il padre, né
voler entrare nella stanza dove questi si trovava ed al punto anche
di rivolgergli epiteti ingiuriosi e manifestazioni gravi di
avversione, come prenderlo a calci e pugni.
L'uso
degli epiteti utilizzati per offendere il padre inoltre non è quello
tipico di un bambino , ma sembra veramente suggerito dalle
espressione degli adulti.
La
lettura delle relazioni dei servizi sociali, oltre che degli esami
del Ctu ( dati obiettivamente rilevati che non sono stati posti in
discussione ) lasciano veramente sbigottiti per la forza, la tenacia
dell'aggressività e del rifiuto di fronte ad un padre che aveva
sempre cercato di svolgere il proprio ruolo.
Con
il ricorso presentato dal - PADRE - in data 6.2.08, volto ad
ottenere la decadenza dalla potestà della -MADRE- , questi lamentava
di non vedere il figlio da dieci mesi e che la madre, nonostante
fosse stato previsto il pernotto del bambino presso il padre,
consentiva che questi lo vedesse prima dell'interruzione definitiva
solo nel garage della sua abitazione. Nel corso dell'audizione dei
genitori la madre del minore ammetteva di avere rifiutato al padre il
pernotto presso di lui e di conseguenza anche il trascorrere della
vacanze perché il bambino non l'aveva mai chiesto.
Il
tribunale dava atto che l'atteggiamento della -MADRE- non aveva in
alcun modo favorito il rapporto del figlio con il padre, ma lo aveva
ostacolato al punto che, disposto dallo stesso ufficio giudiziario
una specifica disciplina di visite, la madre aveva violato tale
programma portando con sé il bambino per le vacanze estive alla fine
delle quali si veniva a verificare una regressione nei rapporti
padre-figlio, nonostante vi fosse stato un iniziale miglioramento
dovuto alla calendarizzazione degli incontri. Tale comportamento
proseguiva anche in seguito nonostante l'intervento dei Servizi
Sociali di °°°° incaricati dal Tribunale per i Minorenni di
attivarsi sia per il sostegno al minore , sia per la predisposizione
di un programma quanto meno minimale degli incontri del figlio con il
padre.
Era
all'esito di tale procedimento che la madre veniva dichiarata
decaduta dalla potestà con un
provvedimento
che, reclamato avanti alla Corte d'appello veneziana, veniva
confermato.
Dalla
relazione dei Servizi Sociali di °°°° del ** ** 2010 si apprende
che il programma
di
incontri predisposto sulle indicazione del tribunale veniva accettato
dai genitori, ma che l'atteggiamento del bambino si rivelava quanto
mai preoccupante tanto che questi nel rifiutare ogni forma di
comunicazione con il padre giungeva al punto di scagliarli contro un
libro che questi gli aveva portato in dono; altra volta mimava una
sberla nei confronti dello stesso e gli dava un calcio
senza
che la madre, presente, desse segni di disapprovazione.
Lo
psicologo dott. -PSICOLOGO- sottolineava il fatto che -FIGLIO- si
presentava come un bambino normalissimo nelle relazioni con gli
altri, salvo cambiare improvvisamente al solo parlargli del padre che
definiva come " persona cattiva, un diavolo, persona sgradevole"
e perdere il controllo ed il rispetto delle più elementari relazioni
con ricorso ad aggressività verbale ed agita, senza alcuna
provocazione.
Dal
punto di vista clinico lo psicologo segnalava che -FIGLIO- risultava
capace di controllare e tenere in scacco gli adulti e manifestava una
strutturazione in un'area in cui si sentiva onnipotente, con il
rischio di estensione di tali modalità disfunzionali ad altre aree
di funzionamento.
Non
migliore è stato il risultato ottenuto dal Servizio Sociale di ****,
sostituito a quello di °°°°, nonostante il percorso di sostegno a
cura della dott. N°°°, psicologa, l'avvio di un percorso di
sostegno alla genitorialità a cura del Consultorio Familiare
iniziato nel mese di marzo 2***, il sostegno dell'educatore P*D*.
L'equipe ha riscontrato in -FIGLIO- una sindrome o disturbo
emozionale inquadrata nei criteri diagnostici dell'ICD 10.
Il
bambino non veniva portato dalla madre agli incontri con il padre
nello spazio neutro individuato dai servizi, fissati nel mese di
giugno e di luglio, assenze giustificate dalla -MADRE- con uno stato
di malessere del figlio; per le stesse ragioni non sono state
effettuate le sedute fissate dal servizio di Neuropsichiatria
infantile mentre sono stati effettuati gli incontri con la psicologa
N°°°.
Né
si è potuta realizzare la frequentazione del minore al centro estivo
in quanto la madre non lo ha condotto , portando in vacanza il figlio
senza tenere conto del progetto del Servizio Sociale.
In
sostanza da tutte le relazioni, informazioni e non solo dalle due CTU
del dott. °°°° emerge lo stato di grave disagio del minore ed il
suo invischiamento in un conflitto coniugale in cui la madre ha avuto
la possibilità di qualificare in modo negativo il marito, tanto da
acquisire l'alleanza del figlio .
Il
rifiuto del predetto non ha altra origine perché non sono state
nemmeno ipotizzate attività del padre che possano avere distolto il
figlio da qualsiasi forma di rapporto con lui.
La
madre in molte circostanze si è manifestata come un soggetto
apparentemente collaborativo con gli esperti che hanno seguito la
vicenda, ma nella sostanza non ha accompagnato psicologicamente il
figlio alla ripresa dei rapporti con il padre, predisponendo il suo
comportamento quanto meno ad una accettazione formale del genitore;
lo ha lasciato solo nella sue difficoltà, non ha ripreso il suo
eloquio sconveniente, né gli agiti violenti.
Inoltre
ha sacrificato il programma di sostegno predisposto dai servizi
Sociali alle vacanze.
Solo
nel corso della prima consulenza tecnica il bambino ha ripreso il
contatto con il padre, regalandogli nel vero senso della parola
alcune giornate normali in cui si sono ritrovati per proseguire
successivamente nel rifiuto.
Questo
atteggiamento è molto sintomatico e strumentale ad ottenere una
disamina favorevole da te dell'esperto incaricato dal giudice tenuto
ad esprimere un giudizio importante al fine di conseguire un
provvedimento favorevole e poiché questo atteggiamento non può
essere frutto della determinazione di un bambino di sette-otto anni,
non può che essere stato dettato dalla madre.
Fortunatamente
le cose sono radicalmente cambiate: il provvedimento della corte
territoriale che è stato cassato, comportante l'allontanamento del
minore dalla madre e dall'ambiente materno ha consentito al bambino
di liberarsi dalla sua condizione di avversione nei confronti del
padre. Ne ha accettato la compagnia e finanche di trascorrere la
notte con lui attraverso un graduale riavvicinamento.
Questo
cambiamento di comportamento sta a dimostrare che i soggetti in età
evolutiva sono dotati di un alto grado di resilenzia, vale a dire
sanno resistere alle condizioni della vita che li pone in difficoltà
ed all'azione degli adulti che attraverso il loro conflitto li
possono spingere ad allearsi con uno di loro e a rifiutare l'altro.
La
-MADRE- , subito dopo la sentenza della corte di cassazione, ha
prelevato il figlio dalla casa paterna, gli ha impedito di
frequentare la scuola in cui era iscritto, ha tentato di ottenere
l'iscrizione presso la scuola di °°°°, ha disatteso il programma
del servizio sociale affidatario, ha impedito al figlio di
trascorrere parte dei giorni festivi pasquali con il padre portandolo
con sé in Toscana da alcuni parenti.
In
questa situazione i comportamenti che emergono da fatti obiettivi ed
inconfutabili consentono di corroborare la prova del suo
comportamento alienante e possessivo, nonostante i limiti imposti dal
provvedimento del tribunale per i minorenni che ha rigettato la sua
reintegra nella potestà ed ha confermato l'affidamento del bambino
al servizio sociale.
Dalle
sue dichiarazioni orali rese in udienza la -MADRE- risulta
desiderosa di restituire al figlio " tutta la sua vita" e
non solo la metà che è costituita nel suo rientro nella casa
materna. L'altra metà a suo dire è costituita dall'ambiente
scolastico ed amicale di °°°°.
Nessuno
spazio nel suo concetto di vita del figlio è riservato al rapporto
con il padre, nonostante le preoccupazioni che asserisce di avere
avuto per il rifiuto nei confronti dello stesso.
Di
fronte a tale pervicacia nel comportamento materno non si ravvisano
le garanzie che la predetta sappia far proseguire il figlio nel
rapporto con il padre e non ponga nuovamente in atto ostacoli alla
normalità del medesimo, facendo regredire il minore e ponendolo in
posizione di grave rischio di disturbi della personalità, siano essi
quelli che in campo scientifico vengono da parte degli esperti
qualificati come PAS, siano gli agiti aggressivi che derivano dallo
stato d'ansia rilevati dagli esperti dei Servizi Sociali.
Indipendemente dalla loro qualificazione dal punto di vista medico,
la descrizione dei comportamenti del bambino sulla quale tutti hanno
concordato consente di ritenere che i suoi agiti , se non ricomposti,
porterebbero a disturbi che impedirebbero a -FIGLIO- di crescere e
sviluppare tutte le sue notevoli capacità intellettuali ed
espressive.
Non
si tratta solo di conservare al bambino la bigenitorialità da
intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli debbono poter
disporre, ma di evitare che attraverso il rifiuto si vada
strutturando una personalità deviante.
Si
tratta anche di preservare il bambino dal dolore perché le gravi
manifestazioni di rifiuto emerse nel passato sono anche espressione
di sofferenza.
Per
tale ragione va confermato l'affidamento al servizio sociale per la
predisposizione di un progetto di sostegno psicologico del bambino e
di aiuto alla genitorialità in quanto solo attraverso l'abbassamento
del conflitto della coppia si può sperare che il bambino acquisisca
sicurezza e serenità.
Poiché
la madre non lo ha garantito in questo percorso, ma al contrario lo
ha ostacolato, la predetta non può ritenersi essere il genitore più
idoneo a favorire la crescita del bambino, per cui il collocamento
principale dello stesso va disposto presso il padre che ne esercita
la potestà.
Va
tuttavia garantito a -FIGLIO- anche la frequentazione dell'ambiente
materno che certamente ha costituito per anni il centro dei suoi
affetti; affetti che non gli possono essere negati, salvo il rischio
di porlo in situazione di grave sofferenza.
Pertanto
va disposto un calendario di "visite" materne molto nutrito
che consenta di conservargli l'ambiente della prima infanzia:
-FIGLIO- trascorrerà con la madre otto settimane all'anno di
vacanze , ivi compreso una settimana a Natale o a Capodanno ed alcuni
giorni a Pasqua; starà presso l'abitazione materna dal venerdì
pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina per due volte
al mese e per le altre due settimane dal martedì all'uscita della
scuola sino al venerdì mattina.
Frequenterà
la scuola a ****, salvo diversa decisione da parte del padre ed in
ogni caso potrà frequentare un'attività sportiva, culturale o
ludica scelta della madre anche eventualmente in °°°°.
La
-MADRE- non ha la potestà sul figlio, né questa corte può
esaminare la sua domanda di reintegra dal momento che essa non è
stata respinta, ma rinviata nella decisione da parte della corte
veneziana ( in questo senso è stato inteso anche dalla corte di
cassazione che per altro non avrebbe potuto prendere in esame la
questione non soggetta a ricorso per cassazione ), per cui il giudice
di rinvio non può considerarsi investito della questione. Tuttavia
si ritiene equo consentire che la madre possa assumere informazioni
anche dirette dalla scuola in ordine al profitto ed al comportamento
del figlio e parimenti possa avere informazioni dirette sulla sua
salute. Tutte le altre decisioni ( gite scolastiche, attività
all'interno della scuola, decisioni importanti sulla salute del
figlio ecc.) debbono avere l'avallo del padre.
Il
servizio sociale disporrà il calendario dei periodi di vacanza che
il bambino potrà trascorrere presso la madre, sentiti previamente i
genitori; potrà regolare ogni minuta esigenza del bambino che non
risultasse dal provvedimento, come stabilire quale dei due genitori
debba portare o prendere da scuola il figlio, dividendo equamente i
compiti; dovrà monitorare la situazione e riferire alla Procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nel caso si
verificasse qualche grave problema che renda non praticabile il
progetto di vita che questa corte ha previsto per il minore.
Quanto
alla richiesta del - PADRE - di contribuzione economica a carico
della -MADRE- per il mantenimento del figlio, tenuto conto che in
sostanza il bambino trascorrerà periodi di tempi quasi
uguali
nelle due case a sua disposizione, si ritiene di non porre una
contribuzione economica, salvo ribadire
che i genitori sono tenuti a concorrere alle spese straordinarie per
il 50% ciascuno, apparendo entrambi in condizioni di poter affrontare
tale esborso.
Quanto
alle spese di lite in considerazione della delicatezza del caso,
della novità delle questioni trattate e dell'esito del procedimento
si ritiene equo compensare le medesime tra le parti, ivi comprese
quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Definitivamente
decidendo nel procedimento di cui in epigrafe conferma l'affidamento
del minore - PADRE - -FIGLIO- al Servizio Sociale di **** che
continuerà nel sostegno alla genitorialità nei confronti dei
genitori e nel sostegno psicologico del minore, effettuerà il
monitoraggio e darà attuazione ai provvedimenti del giudice
attraverso la candelarizzazione dei periodi di vacanza ed per ogni
disposizione necessaria non prevista nel presente decreto;
colloca
il minore presso il padre ; consente che il bambino stia presso la
madre per otto settimane complessive nei periodi di vacanza, ivi
compreso il Natale, il Capodanno e la Pasqua, nonché per due
settimane al mese dal martedì pomeriggio al venerdì mattina e per
altre due settimane al mese dal venerdì pomeriggio ( all'uscita
della scuola ) sino al lunedì mattina ( rientro a scuola ),
disponendo che i genitori dividendo equamente gli oneri del viaggio.
Dispone
che il bambino frequenti la scuola a **** o a °°°°, se il padre
lo consentirà; che la
madre
anche se non esercente la potestà possa avere informazioni dirette
dalla scuola e dai medici
del
figlio e possa scegliere con lo stesso un'attività sportiva, ludica
o culturale gradita al figlio da svolgersi a **** o a °°°° nei
giorni a sua disposizione.
Pone
a carico dei genitori le spese di mantenimento e di abbigliamento
necessari nei tempi di frequentazione del figlio e le spese
straordinarie in ragione del 50 % per ciascuno.
Dichiara
inammissibile in questa sede la domanda di reintegro nella potestà
avanzata dalla -MADRE- . Compensa tra le parti le spese di causa ivi
comprese quelle del giudizio di cassazione
Dichiara
il decreto immediatamente esecutivo, disponendo che la cancelleria ne
dia comunicazione oltre che alle parti, al Servizio Sociale di ****.
Dispone
che nel caso di diffusione dello stesso siano cancellati tutti i dati
identificativi del minore e dei genitori e dei luoghi di residenza
degli stessi.