19 maggio 2013

Iudex vs. Pater?
Ipotesi socio-antropologiche sulla serialità dei pronunciamenti contro il "Padre" nella Giustizia Italiana

L'articolo che segue affronta un tema abbastanza sentito da molti, e tenta una lettura socio-antropologica di un dato che per molti è scontato e bruciante, per altri invece inesatto.

Il dato in questione è l'eliminazione della figura del “Padre” dalle famiglie italiane, come avviene attraverso le sentenze.

Secondo molti, e chi scrive è fra questi, vi è una serialità decisionale nelle sentenze di affido dei minori nel corso dei procedimenti giudiziari, e questa serialità comporta nel 90% circa dei casi il rischio che il padre venga eliminato dalla vita dei figli, e questi consegnati ipso facto alla madre. Una madre che con molta facilità può violare le regole di frequentazione tra padre e figli e non incorrere in alcun provvedimento: nemmeno la coercizione a eseguire le statuizioni del giudice.

Sicuramente molti non saranno di questa idea, ma nella nostra prospettiva le cifre dei Tribunali questo sembrano dire.

Chi scrive ha dunque tentato una analisi socio-antropologica del perché di questo stato di cose, ed è giunto ad alcune conclusioni.
La prima delle quali è che il “Giudice”, inteso come ruolo sociale, sta cercando di eliminare il “Padre” come figura sociale, perché ne limita il potere decisionale.
Di fatto, le “regole” del “Diritto” tendono sempre più a sovrapporsi -e ad annullare quelle della famiglia- una volta dettate dal “Pater Familias”, e a dettar esse le regole del nucleo familiare.
Il nucleo familiare sta perdendo cioè sempre più la propria autoreferenzialità, ed il “Giudice” sta scalzando il “Pater Familias” dal proprio ruolo.

Un'idea, questa, che per molti sarà -insieme alle altre- del tutto discutibile, ma che proprio per questo merita appunto di essere discussa.

Il testo che segue è tratto, e rielaborato, da un più lungo e complesso articolo pubblicato pochi giorni fa su Psychomedia.it, nell'area “Disagio Familiare Separazione e Affido dei Minori”, coordinata da Gaetano Giordano, e che si intitola:
Le patologie degli insiemi familiari da separazione: nuovi spunti clinici e psicosociologici in tema di Mobbing Genitoriale e recupero delle relazioni genitoriali amputate (*).



L'articolo in questione è stato scritto dal dr. Gaetano GIORDANO, con la collaborazione dell'avvocato Massimiliano Fiorin per quanto riguarda i capitoli dedicati agli aspetti giuridici del problema, e la collaborazione dei dottori Benedetta Rinaldi e Marco Muffolini per quanto riguarda l'articolo sul mito di Ulisse come chiave per il recupero delle relazioni paterne.
E' recuperabile a questo indirizzo:

Nel testo che segue sono stati lasciati i numeri di identificazione dei capitoli e dei paragrafi utilizzati nell'articolo completo.


(*)Il concetto di “amputazione genitoriale” -espressione straordinariamente efficace per definire cosa accade veramente ad un bambino “alienato” dal suo genitore, è stato per primo utilizzato da G. Benedetti, che così si esprime: 
Sindrome da alienazione genitoriale: una patologia della famiglia separata.
        Io preferisco chiamarla “di amputazione genitoriale”, perchè dà meglio l’idea di che cosa sia, mi sembra. Si sta discutendo fra gli estensori della prossima edizione del DSM, se riconoscere ‘ufficialmente’ questa sindrome fra i disturbi mentali, di cui il DSM appunto si occupa ...” (Benedetti G. 1911 Benedetti, G., (2012) Sindrome da alienazione genitoriale: una patologia della famiglia separata,
http://neuropsic.altervista.org/drupal/?q=node/98


La serialità decisionale della giustizia in tema di affidi dei minori e l'eliminazione della figura del padre: ipotesi per una lettura socio-antropologica

dr. Gaetano GIORDANO


Come detto in altri scritti, il contenzioso familiare vede la prevalenza di “vittorie” della madre nei contenziosi per l'affidamento dei minori.
Anche in regime di affido condiviso, infatti, il regime di incontri tra padre e figli tende a rimanere quello che si ha in regime di affido esclusivo: un week end ogni quindici giorni e uno o due pomeriggi a settimana, più qualche periodo alternato durante le feste, è una forma di affido che recide comunque il legame genitore-figlio, a prescindere dal termine utilizzato in sentenza).
La situazione in questione è talmente radicata che, usualmente, una madre il cui ex partner ottiene di star con il figlio per più giorni a settimana, percepisce questa come una “sconfitta”
E' evidente allora un dato.
Se i contenziosi del lavoro, o i contenziosi amministrativi, mostrassero da decenni percentuali di vittoria del 90%-95% in una delle due parti, poniamo i datori di lavoro nei contenziosi giuslavoristici, sarebbe normale che qualcuno si chiedesse, se la magistratura non avesse predilezioni per i datori di lavoro rispetto ai dipendenti. Lo stesso avverrebbe se i contenziosi amministrativi fossero vinti nel 90%-95% dei casi dalle amministrazioni statali o se nelle cause tra assicurati e società di assicurazioni vincessero queste nel 90%-95% dei casi.
Nel contenzioso divorzile vi sono percentuali altissime (90%- 95% appunto) di vittorie del ruolo materno come genitore “affidatario” o “collocatario”.
Nelle attuali sentenze di “condiviso” il genitore collocatario ha, con i figli, gli stessi tempi di frequentazione, e di fatto le stesse prerogative, che nel modello di affido esclusivo ha il genitore affidatario. (Abo Loha e Nestola, 2013) (*) 
Ma ciò non suscita alcuna domanda o perplessità (non certo sulla adeguatezza della magistratura o la sua trasparenza!): e questo anche se, come noto, cifre del genere si accompagnano a profondissime ripercussioni sociologiche, psicologiche, collettive ed individuali.
A nostro avviso vi è dunque una elusione riguardo al significato di tale dato, e degli altri indicati (quello, ad esempio, per cui il risultato del contenzioso giudiziario rischia di essere sempre quello di un "Family Chopping") e questa elusione secondo noi va colmata.
Considerando come la figura frequentemente più amputata fosse di gran lunga quella del padre, che è il genitore che nella stragrande maggioranza dei casi perde il contatto con i figli, ci siamo chiesti se ci fosse una spiegazione al fatto che i contenziosi divorzili fossero quasi sempre appannaggio di una figura genitoriale, e perché questa figura fosse quella materna.
In sintesi, possiamo dire che il sistema giudiziario dovrebbe garantire un pari trattamento alle parti che vi ricorrono, ma nel caso dei contenziosi per l'affido dei minori tale aspettativa di giustizia viene completamente disattesa.
Il dato non è mai stato oggetto però di alcuna riflessione o ricerca, né in campo giuridico, né in campo psicologico clinico, né in campo psichiatrico (o psicologico) -forense, ed è stato dunque trattato come un dato di cronaca privo di rilevanza scientifica o sociale.
Il che è veramente interessante, quanto non emblematico, e -come ogni “rimozione”, merita una riflessione specifica.

Il fatto è che questo dato -la marcata “preferenza” verso la madre delle sentenze di affido, ma anche tutto ciò che è poi attenzione della giustizia ai “diritti” del padre- è un dato che sicuramente esce fuori dalla norma e dalla normalità, per quanto riguarda un mucchio di punti. E cioè:
- le aspettative di ottenere giustizia da parte di chi si rivolge alla legge per tutelare il proprio rapporto con i figli;
- la sua accettabilità psicologico-clinica (che lo sbilanciamento delle frequentazioni crei gravi, se non gravissimi, problemi psicologici e affettivi, è dato acclarato, in letteratura scientifica);
- le distorsioni sociali che ha provocato e provoca (i padri separati come nuovi poveri);
- le problematiche criminologiche che tende a generare (il fallimento del progetto genitoriale è, come detto, correlato ad un numero elevato e significativo di eventi suicidiari e omicidiari).


Immagine tratta dal lavoro di Fabio Nestola citato in articolo.
Secondo la ricerca di Nestola, in alcuni Tribunali italiani
verrebbe utilizzata una modulistica prestampata che, come
questa, esprime anticipatamente come sia il padre a dover
rinunciare alla coabitazione o all'affido del minore
Fonte: Psychomedia.it
Siamo dunque in presenza di un esprimersi paradossale del Diritto e della Psicologia (nonché della Psicologia e Psichiatria Forense), che sembrano arrendersi ad eludere (e a colludere con) un dato incontrovertibile: la Giustizia familiare non riesce ad usare le regole della Giustizia, le scienze psicologiche correlate al Diritto non sembrano interessate a modificare il dato, le branche cliniche vogliono ignorare il fenomeno.
Per quanto riguarda il Diritto, però, sembra inequivocabile considerare come l'attitudine monogenitoriale della Giustizia rappresenti, a nostro avviso, l'ammissione (paradossale!), da parte della Giustizia stessa, che nessun procedimento giudiziario potrà mai appurare qual è veramente il genitore migliore e più adeguato cui affidare un minore.
Altrimenti, le prove, le relazioni dei Servizi Sociali, le CTU, i dibattimenti e le “conclusionali”, darebbero ogni volta un risultato diverso e dunque statistiche meno unilaterali.
D'altra parte, anche ammettendo che lo strumento giudiziario ha la capacità di cogliere le realtà della relazione genitoriale e prescrivere le statuizioni più utili affinché questa meglio possa esprimersi per il minore, e che questa adeguatezza si esprima puntualmente e con esattezza negli affidi o nelle collocazioni alla madre, non si vede perché per raggiungere un risultato così ripetuto nelle statistiche, sia necessario un percorso così inutilmente lungo e, soprattutto, conflittivo, qual è di fatto quello giudiziario, dal momento che tale intervento esita alla fine -se i dati son veritieri sempre con gli stessi risultati.
Detto in altri termini, dunque, sia che questo 90%-95% di affidi o collocamenti (con modalità di affido esclusivo) presso la madre siano frutto di accertamenti veritieri, che esprimono concretamente le realtà dei singoli casi, sia che queste cifre esprimano il dato che il Giudice vede nell'affido alla madre l'unica soluzione realmente praticabile nei casi specifici, non se ne possono dedurre che due alternativa.
Entrambi però basate sull'assunto che il percorso giudiziario è inutile e controproducente.
Queste due alternative sono:
I) l'affido alla madre dovrebbe essere la soluzione praticata per legge , salvo che particolari, ben definite (con idonei dispositivi legislativi), e altrettanto ben dimostrate, situazioni dimostrino il contrario;
II) bisogna ripensare tutto l'insieme di soluzioni che il nostro contesto socioculturale offre al problema della conflittualità genitoriale, individuandolo come problema e soluzioni di natura non giuridica e non giudiziaria .
È infatti facilmente dimostrabile come proprio queste statistiche dei procedimenti giudiziari costituiscano una sorta di regola paradossale che viola la premessa del diritto e della sua applicazione, secondo la quale tutti ci aspettiamo di essere uguali di fronte alla legge, e come questa regola paradossale generi in realtà una situazione schizofrenizzante o, quanto meno, induttrice di gravi frustrazioni.
L'aspetto paradossale di tutto ciò si esplicita infatti da diversi punti:
a) tutta la letteratura scientifica è concorde nell'affermare che l'accordo tra genitori è la sola via maestra di tutela del minore coinvolto nella separazione, ma per contro abbiamo una legislatura (e dunque una cultura) che, a tutela del minore, pone un conflitto tra i suoi genitori;
b) il Diritto pone come propria premessa l'assunto che tutti sono uguali di fronte alla legge, ma un genitore che inizia un percorso giudiziario volto a risolvere il suo contenzioso genitoriale e/o coniugale, sa che se padre ha il 90%-95% di possibilità di perdere il procedimento e se madre di vincere;
c) il percorso giudiziario per tutelare il minore nasce come garanzia di equità del Diritto, ma tutti gli strumenti giudiziari utilizzati nel procedimento di separazione della coppia e di affido minori (ascolto dei testimoni, valutazione delle prove, CTU, incarico di valutazione della adeguatezza genitoriale ai Servizi Sociali, ecc.) portano di fatto sempre alla stessa conclusione: lunghi, tormentati, estremamente dispendiosi, periodi di grave conflittualità, per ottenere risultati assolutamente prevedibili e, in quanto tali, percepiti necessariamente come iniqui;
d) la Giustizia stessa si disinteressa di rimanere tale, dal momento che lascia sostanzialmente inalterate le mancate attuazioni delle proprie statuizioni e rende di fatto premiante, anche se, ovviamente, non consapevolmente da parte degli operatori di giustizia, il ricorso a pratiche calunniose e stalkizzanti dei propri procedimenti, quasi fosse interessata non alla Giustizia in sé ma al trionfo del proprio essere chiave di soluzione dei conflitti.
Quello che infatti si attiva nei casi di separazione è in genere un meccanismo perverso, per il quale il genitore che adisce il giudice avendo dal 90% al 95% di possibilità di perdere una causa definita “equa” nelle aspettative con cui percorrerla, è che non può che aver sbagliato lui ad intraprendere quel percorso.
Alla percezione di “ingiustizia attesa”, presentata però -sin dalla sua attesa- come giustizia, si aggiunge allora la percezione che la “colpa” è stata proprio quella di aver cercato una “giustizia” di cui si conoscevano con largo anticipo i i probabilissimi esiti.
Vi è poi la possibilità di utilizzare contro l'altro, in genere il padre, una serie di meccanismi giudiziari in modo calunnioso e ostativo al rapporto con i figli, senza che vi sia una reale punizione di chi compie tale utilizzo o disattende le prescrizioni del Giudice.
Ciò implica una grave cascata di problemi, primo fra tutti un effetto retroattivo in senso causale, che si ha nel passaggio dal macrosistema al microsistema.
Dal primo, infatti (il sistema socio-giudiziario) viene trasmessa al secondo (la coppia che si separa) una informazione (e dunque un meccanismo) di impari opportunità, che diventa poi operative nelle regole del microsistema: “Adesso vado io dal giudice e ti faccio togliere casa e figli!” è una frase che non pochi padri si sono sentiti rivolgere -con non poca attendibilità- dalle proprie partner.
Una frase del genere, detta nella aspettativa di avere il 90% di possibilità di essere ascoltata o comunque lasciata fare, condiziona indiscutibilmente i toni e le modalità con cui si esprimerà poi la conflittualità all'interno della coppia.
Si rimanda poi ai lavori di Fabio Nestola che -producendo adeguata documentazione fotografica- dichiara come nei Tribunali esistano moduli prestampati che indicano la madre come genitore collocatario (Abo Loha, Nestola, 2013: "Il principio della bigenitorialità - e la legge n°54 del 2006: diritto del minore? criticità dei criteri di applicazione"
E questo anche se nessuno (e ciò è un punto elusivo che acquista valore di mistificazione) ha mai preso in seria considerazione (non si conoscono studi in proposito) l'influsso che così il macrosistema ha sulla conflittualità della coppia.
Abbiamo tentato di ipotizzare se vi fosse un motivo al perché proprio il padre fosse -statistiche alla mano- il genitore negletto da una giustizia che -come detto precedentemente- se operasse con pari opportunità (ma in terreni nei quali la presenza del contenzioso giudiziario ha un senso!) dovrebbe di necessità esitare allora in altre statistiche.
Sicuramente la modificata percezione del ruolo del padre -percepito sempre come un possibile “padre-padrone”- quale si è avuta a partire dagli anni Sessanta, ha giocato un ruolo fondamentale in questo indirizzo giurisprudenziale.
L'altro elemento che vi ha concorso deve essere stato di sicuro la sotterranea consapevolezza -magari elusa da dibattiti e vere e proprie prese di coscienza, che il procedimento giudiziario non potesse di sicuro stabilire, attraverso una dinamica così conflittiva, quale potesse essere il genitore veramente più adeguato o quello presso cui il figlio deve di fatto vivere e con cui avere rapporti prevalenti (motivo per cui nelle sentenze si parla di “genitore collocatario”, neologismo comparso nelle sentenze che parlano di condiviso, ma che Nestola sostituisce col termine -e col concetto- di “genitore prevalente”.
Infine, a nostro avviso deve avere giocato un ruolo fondamentale una nuova prospettiva che il Diritto si è voluto assegnare nella cultura e nei costumi contemporanei, un nuovo indirizzo che possiamo intravedere anche in altri settori sociali (come ad esempio la politica).
Ovviamente, questa è una lettura assolutamente personale della situazione, e come tale viene proposta, in assenza di qualsiasi dimostrazione sia pure solo argomentativa.
Ci sembra però che il Diritto e la Giustizia siano “sistemi sociali” che nella gestione dei problemi familiari abbiano utilizzato una condotta a forbice, e che tale condotta a forbice abbia finito per generare appunto quella dis-qualità del “Sistema Separazioni” che definiamo "Family Chopping" [vedasi punto 2.8 dell'articolo pubblicato su Psychomedia.].
Da una parte sono sistemi che si sono ritenuti idonei a gestire regole di relazioni -quelle familiari, appunto- nelle quali fino a mezzo secolo fa (sino all'introduzione del nuovo Diritto di famiglia) nelle quali fino a quel momento la presenza del Diritto era assolutamente limitata (entrando comunque altri sistemi sociali, come la religione e, se vogliamo, la morale, a regolare i rapporti).
Dall'altra parte, la consapevolezza che tale gestione di regole affettive e personalissime, dagli equilibri ancor più personali, non poteva essere gestita attraverso un sistema di regole codificate a priori, incapace di cogliere la natura di funzioni quali quelle emergenti dalle realtà affettive, ha generato una serialità decisionale che è la stessa mostrata (e secondo noi, dimostrata), dalle statistiche di affido monogenitoriale.
Nel senso: in teoria, al momento le statistiche ISTAT mostrano che l'affido condiviso viene applicato in larghissima percentuale, e che l'affido monogenitoriale risulta nel solo 6% dei casi.
Il problema, però” sostiene Fabio Nestola -presidente FENBI e Stati Generali sulla Giustizia Familiare “è nell’equivoco di fondo sul quale si basa il dato raccolto dall’ISTAT: il loro strumento di rilevazione registra cosa c’è scritto sulla sentenza, punto. Non verifica se alla dicitura condiviso corrispondano tempi di frequentazione identici all’affido esclusivo. Cosa che avviene invece puntualmente. Il fatto è che non è un compito dell’ISTAT valutare se alla parola condiviso corrispondano criteri da affido monogenitoriale, tutto qui. Ma le modalità di frequentazione sono molto omogenee, e le condizioni con cui i minori hanno rapporti con i genitori non hanno sostanzialmente subito modifiche rispetto ai tempi precedenti l'entrata in vigore della legge 54/06” (Abo Loha, Nestola, 2013: "IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITÀ - E LA LEGGE n°54 DEL 2006: DIRITTO DEL MINORE? criticità dei criteri di applicazione" all'indirizzo: http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf)
Si è mantenuta cioè questa serialità decisionale, orientata a preferire l'eliminazione o l'emarginazione del padre dalla vita dei figli (perché di fatto tale è il risultato degli affidi monogenitoriali alla madre, per coloro che seguono rigidamente le consuete statuizioni sulla frequentazione padre-figli) in virtù -sempre nella nostra opinione - di un secolare -o forse millenario- conflitto psico-socioantropologico tra la figura del “Padre” e quella del “Giudice”, laddove quest'ultimo – proprio in virtù della autopoieticità del Diritto, che non tollera territori e ruoli esclusi alle proprie regole- si volesse definitivamente liberare di una figura -quella del padre, appunto- che da secoli limitava la sua possibilità di decidere cosa fosse giusto e cosa no, una volta superata la soglia di casa del “Pater Familias” (Giordano, 2008).
L'ipotesi socio-antropologica in questione vagliava l'ipotesi che se fino ai secoli passati “società” e “famiglia” erano stati territori divisi con regole forse simili e sicuramente “trasversali”, ma orientate, applicate, modificate da autorità diverse, col crollo della “famiglia” avvenuto dopo la prima metà del secolo passato (all'incirca agli inizi degli anni '70), il “Diritto” aveva iniziato a impossessarsi delle relazioni familiari e il “Giudice”, conseguentemente, aveva cominciato a vedere nel “Padre” non più un omologo di un microcosmo parallelo al suo cosmo, ma un nemico che ne contrastava l'autorità.
Per fare un esempio, e a prescindere dalla tutela che ciò implica per i soggetti coinvolti, si pensi al “nuovo” reato di stalking applicato anche a fidanzati, amanti, mogli e mariti, così come alle ipotesi di cui al 282 bis c.p.p. (che la Cassazione ha ritenuto potersi ravvisare anche in situazioni di separazione e/o di sopravvenuta interruzione della convivenza.
Non sfugge qui, poi, che il ruolo del Pater è creare regole e applicarle, staccando il cordone ombelicale del figlio dalla fusionalità materna, e immetterlo alla luce del mondo.
La figura di un Padre che -nella famiglia- “crea” e “impone” regole a suo arbitrio e comunque in nome del potere del Pater Familias e non del Diritto, contrasta, da un punto di vista antropologico e sociale, con quella del magistrato, che si ritiene interprete di un sistema -il Diritto- che non solo definisce le proprie regole, ma che definisce da sé anche dove queste regole vanno ad operare.
Inoltre, se è il Padre a dettare regole di socializzazione, è evidente che tale figura primeggia su quella del Giudice, che solo in seconda istanza diventa istanza figura di riferimento.
Molto probabilmente proprio intuendo questo confrontarsi dei due sistemi (“società”, “famiglia” fino a sfiorare lo scontro, Jemolo utilizzò il termine “lambire” rispetto al rapporto che il Diritto doveva avere con la famiglia).
La Madre, che invece incarna la dimensione affettiva e relazionale che tutti accomuna e com/prende, e che conseguentemente considera “tutti uguali” i propri figli, può esser vista, in questa logica, come colei che -dal punto di vista del Giudice- ha il ruolo più affidabile per recepirne le decisioni, dal momento che non è nel suo ruolo definire regole non legate al codice operativo del Diritto e che mettono in discussione sia la autoreferenzialità del Diritto che l'autorità del Giudice.
Vi sono qui due aspetti a nostro avviso interessanti.
Il primo, è che – osservando le cose da questo punto di vista- si può anche rintracciare una dimensione archetipicamente “edipica” nel Giudice (sempre come ruolo, ovviamente), (Giordano, 2008) dal momento che appare regola pressoché costante che è il “padre” il genitore che viene “allontanato dalla casa materna”: il suo rapporto con i figli viene poi imbrigliato in regole e orari, mentre la “madre” viene lasciata libera di strutturare un rapporto molto più libero e complesso con la prole.
In definitiva, la madre diventa l'esercente di una famiglia monogentoriale dalla quale l'uomo è allontanato dalla casa, non vi può rientrare se non lo vogliono giudice e madre, mentre l'influenza del padre è praticamente nulla o comunque gravemente ridotta.
Sicuramente tutto questo segue a secoli nei quali l'autorità del Pater è stata non solo indiscussa, ma anche violenta e spesso nullificante qualsiasi individualità gli si opponesse, una sorta di potere indiscusso criticato e messo in crisi a partire dalla seconda metà del secolo scorso, ma proprio per questo sembra che a fargli la guerra siano adesso proprio i figli che hanno preso il potere e, alleandosi con la “Madre”, stanno cacciando il padre da casa.
A conferma di tutta questa prospettiva, vi potrebbe essere poi anche il dato che mentre i padri risultano quasi sempre condannati allorché non provvedono al versamento dell'assegno di mantenimento, non lo stesso si può dire pensando a quante madri riescono ad impedire le frequentazioni genitore-figli, senza che ciò implichi alcun risvolto penale.
Ad abundantiam, bisogna poi constatare come il trattamento riservato ai padri separati ha creato addirittura una nuova categoria di poveri, ma questo non ha suscitato alcun ripensamento né tanto meno interesse: dei "padri separati" che mangiano alla Caritas, dormono alla stazione se ne parla solo nei film di comici intelligenti. (Verdone, 2011)
Quello che appare con una certa frequenza, detto in altri termini, è che l'allontanamento del padre dalla casa materna, e la sua condanna sono una norma, mentre norma opposta è che alla madre sia lasciato il potere sui figli, quasi che il Giudice (sempre inteso come ruolo) veda in lei una partner che non ne metta in discussione il potere di applicare regole, mentre identifica nel Padre, e proprio per il suo ruolo di genitore che avvia alle regole della socializzazione,un contraltare da eliminare.
Vi è qui l'altra delle due considerazioni cui si accennava poc'anzi.
L'altro punto che ci può interessare, nasce dal constatare come il ruolo della “Madre” sia un ruolo in questo senso anonimizzante, di fatto come quello del Giudice (dal momento che “La legge è uguale per tutti, come giustamente deve essere), mentre il ruolo del “Padre” è quello di individuare regole di socializzazione da trasmettere ai propri figli, dunque regole di scoperta della propria autonomia e di gestione della stessa nello spazio sociale.
Questo significa che il Padre individua modelli di specificità individuale, e il Giudice norme coollettive.
Per la “Madre” ed il “Giudice”, in sostanza, gli individui sono (giustamente) tutti uguali. Il Padre (nella sua polarità archetipica positiva), ha invece il ruolo di individuare specificità e autonomia e conferire ad essa modelli di socializzazione.
Il Giudice, visto da questo punto di vista, è dunque il dominus delle regole collettive, il Pater quello delle regole per il singolo (nucleo, e individuo): e, anche se poi molte regole tendono -o tendevano- a essere omogenee e uguali, ciò che conta è l'esistenza di due modelli specifici di regole, e di creazioni di regole, e di due distinti ruoli per tale creazione.
In questo momento, si apre dunque un rischio nella nostra cultura, e a nostro avviso è un rischio già indicato da altri segnali: stiamo andando verso una confusione tra collettivizzazione e specificità dei singoli, e tutti sembriamo diversi perché in realtà siamo tutti uguali e non ce ne accorgiamo.
Ritornando a quanto stavamo dicendo circa questa lotta tra Giudice e Pater, si può poi cogliere un altro aspetto interessante di questo punto di vista, un aspetto che a nostro avviso conferma quanto stiamo dicendo.
Tale aspetto è nel fatto che sembra esistere, nel “Padre Separato” (figura che comincia ad avere una identità sociale abbastanza definita), un atteggiamento speculare a quello del “Giudice”. Tale atteggiamento speculare è descrivibile nel fatto che il “Padre Separato” che individua nel “Giudice” (e non in un insieme di regole sociali e forse antropologiche di cui fa parte) il proprio nemico, e lotta per contrastarne, limitarne, piegarne il volere.
Tale atteggiamento speculare è rintracciabile, ad esempio, proprio nella nascita della legge sull'Affido Condiviso, che, come tutti sanno, è stata di fatto sponsorizzata da una associazione nata da un padre separato, il quale ha intessuto forti rapporti con gruppi politici al fine di vedersi approvata la legge che aveva provveduto a stilare (probabilmente con l'aiuto di qualche consulente).
Questa associazione di padri separati (poi divenuta aperta anche alle madri, che però non sono mai state granché rappresentate) non ha mai accettato di condividere con le tantissime altre associazioni di padri separati il progetto di legge che si cercava di far approvare.
Il fondatore di questa associazione è da sempre il Presidente della stessa, e non risulta che ci sia mai stato un ricambio in tal senso.
Non ha alcuna competenza specifica in materie giuridiche e, a quanto si sa, ha stilato il testo della legge da solo, probabilmente ricorrendo solo dopo che aveva finito a qualche correzione da parte di consulenti legali.
La presenza di professionisti del “Sistema Separazioni” era anzi, soprattutto nei primi anni, del tutto ostracizzata da questo “Presidente”.
Le innumerevoli altre associazioni di padri separati hanno seguito percorsi analoghi: nascono sempre per iniziativa di un padre separato che ha da poco iniziato ad avere problemi di contatto con i minori. L'esordio può essere con l'iscrizione ad una associazione già esistente o con la fondazione di una nuova ad hoc, evento più raro del precedente.
Di solito, nel primo caso, dopo un periodo di frequentazione si avvia una scissione e si forma una nuova associazione. Le associazioni così sorte proliferano di fatto sempre più e sembrano più delle famiglie strettamente patriarcali e con regole ferree, i cui soci / figli hanno come unica possibilità per esprimere validamente un loro orientamento, quella di andarsene. Anche se tutte hanno uno statuto che prevede elezioni a scadenza periodica, su un centinaio e più di associazioni che nel corso di venti anni si sono avvicendate nel campo dei padri separati, una sola ha cambiato, una volta, il Presidente. In tutti gli altri casi il Presidente è lo stesso che ha fondato l'associazione e, di norma (salvo alcune rarissime eccezioni) non cambia mai. (Giordano, 2004).
Quasi tutte le associazioni di genitori separati si sono schierate col condiviso e hanno condotto una battaglia di supporto alla associazione che proponeva il “condiviso”, lottando affinché la legge fosse imposta.
In sostanza, le associazioni di padre separati sembrano delle “nuove famiglie” nelle quali il “Presidente” ritrova il ruolo di “Padre” e tende a contrapporsi al “Giudice” con iniziative destinate a gestire le regole che il giudice deve utilizzare per gestire i problemi della famiglia.
La lotta per il “Condiviso” ha, da questo punto di vista, un aspetto molto interessante, che supporta la lettura che diamo del conflitto attuale tra il ruolo sociale del “Giudice” (che tende ad intromettersi nelle relazioni private per fissarne le regole, esautorando il padre come figura che abbia una qualche importanza nella vita dei figli), e quella del “Padre”, che tende, specularmente, a imporre al Giudice le regole che dovrà utilizzare nel proprio lavoro per gestire i problemi familiari.
L'aspetto di cui diciamo è che la “lotta” portata avanti per il “condiviso” dalle associazioni di genitori separati sembra essere davvero una lotta speculare al ruolo del giudice, di cui si cerca di limitare l'invadenza imponendogli le regole gradite ai padri separati, in questo senso quasi esprimendo una vera e propria competizione col giudice (competizione che, come dall'articolo già citato, si osserva -nelle associazioni di genitori separati- anche ad altri livelli e verso quasi tutte le figure professionali che intervengono nei procedimenti giudiziari).
L'aspetto curioso di tale lotta per il condiviso è che queste associazioni hanno solo cercato di “imporre” al Giudice una legge che indicasse al Giudice come comportrsi nei procedimenti di separazione, e -a conti fatti- hanno preferito ottenere la vittoria del “Condiviso” piuttosto che porsi, come punto predominante, quello di far lievitare e divenir determinante una cultura della Mediazione (prospettando ad esempio percorsi mediativi prima dell'ingresso in Tribunale, ipotesi in studio solo adesso), che portasse anche ad una degiuridicizzazione del contenzioso separativo (che potrebbe essere pensato anche come percorso gestito, in caso di conflitto, nello studio dello psichiatra o dello psicoterapeuta).
In sintesi, anche le associazioni di padri separati hanno preferito lottare per ottener che le loro idee trionfassero in Tribunale, ma non lottato per uscire dal Tribunale.
Di parere però diverso è ad esempio Fabio Nestola, che così esprime il proprio punto di vista:
La mediazione era presente, nero su bianco, già 10 anni fa, a partire dalle proposte di legge del 2004. Poi è stata cassata da Paniz prima di arrivare alla versione definitiva del 2006, ma non certo per volere delle associazioni. Il proposito, inoltre, di portare fuori dal tribunale ciò che non è materia da tribunale, è un pilastro di diverse associazioni. Non è corretto generalizzare [In riferimento proprio a questo articolo e a quanto poc'anzi espresso - N.d.R.]. Alcuni, è vero, hanno una visione limitata ai “diritti dei padri”, ma altri hanno spostato da anni l’ottica in direzione dei diritti negati della prole.
In sostanza, per quanto ci riguarda, stiamo dicendo che i padri separati -riconosciutisi e riconosciuti in un gruppo sociale in qualche modo omogeneo hanno tentato di contrapporsi simmetricamente alla figura del “Giudice”, propugnando una legge che costringesse il “Giudice” ad utilizzare le loro regole, ma non hanno mai tentato di sviluppare percorsi culturali estranei alla stanza del “Giudice” ed al suo ruolo.
Non hanno cioè messo minimamente discussione le radici sociali e antropologiche di questo sistema di gestione del conflitto, ma hanno cercato di rispondere con un “legge” ad un'altra legge, ma non di modificare le premesse per e attraverso cui si genera la gestione del conflitto coniugale.
Le soluzioni a cui sono giunti i “Padri Separati” sembrano implicare cioè che la prospettiva di fondo che ne ha orientato l'emergere nasce da una visione speculare e simmetrica prossima ad un contrapporsi (e dunque ad un conflitto), che non un tentativo di superare le alternative che portano a quel conflitto (come ad esempio sarebbe accaduto sviluppando la prospettiva di degiuridicizzare del tutto il percorso di separazione, almeno fino al momento della presa d'atto da parte di un giudice -o anche di un notaio- delle condizioni di separazione).
Da questo punto di vista, possiamo infatti dire che lo stesso “Affido Condiviso” appare essere l'altra faccia di una medaglia che assegna ad una regola anonimizzante e omologante, algebrizzante si potrebbe dire, la regolazione di qualcosa -l'educazione dei figli e i loro rapporti con i genitori- che dovrebbe essere il risultato di una elaborazione ogni volta diversa.
Con la lotta per il “Condiviso”, in sintesi, il “Padre Separato”ha cercato di contrapporsi al “Giudice” mutuandone radici e modelli, ma non superandone la logica di regole uniformi e uniformizzanti.
Forse è solo un caso, ma le modalità di rapporto genitori-figli, previste dall'Affido Condiviso tolgono -in nome di una impossibile (a nostro avviso) parità di rapporti (che diventa solo aritmetica dei giorni) – specificità e caratterizzazione a ogni legame genitore-figlio.
A nostro avviso, la soluzione è invece in tutt'altra logica: percorsi -anche lunghi, e nel caso psicoterapici- di elaborazione del conflitto in assenza dei quali si passa a provvedimenti giudiziari sanzionatori, ma che portino ad un emergere specifico delle regole della singola coppia.




Per tornare indietro e riprendere dall'inizio il discorso di questo antagonismo tra Giudice e Padre, possiamo dire che tale situazione ci sembra essere -tanto per restare in tema- proprio quella di una forma di mobbing reciproco, nel quale:
- Il “Giudice” (come ruolo socio-antropologico) tenta di estromettere il “Padre” (o, anche, il “Genitore”) dalla gestione della sua “prole”; mentre invece, a sua volta:
- il “Padre” (o, anche, il “Genitore”) tenta di estromettere il “Giudice” dalla gestione del suo “lavoro”, condizionandolo nel come operare attraverso le proprie “sentenze”.
Ciò implica -nella nostra lettura- un dato abbastanza interessante quanto importante: nella dinamica in questione si ritrova una transazione mobbizzante come strumento di difesa e gestione da interferenze terza del frutto del proprio operare nel mondo. In definitiva, i due ruoli sociali (il “Padre” ed il “Giudice” ) lottano per escludersi a vicenda dalla gestione di regole fondamentali per l'esistere di entrambi.
A nostro avviso, comunque, il risultato che ci si doveva aspettare da un simile contrapporsi è esattamente quello arrivato: la legge sul “Condiviso” è passata, ma non è stata applicata.
Invece di una soluzione del problema, si è cioè generato solo un nuovo problema, che altro non è che una ulteriore evoluzione del vecchio conflitto fra le figure del “Giudice” (che non applica la legge imposta dai padri separati), e quella del “Padre” (che non riconosce al Giudice l'autorità per dettar regole alle relazioni padre-figlio).
Da questo punto di vista, si potrebbe addirittura sostenere che si tratta del conflitto tra due figure autoritarie e maschili che lottano edipicamente per il possesso della “Madre” o, se la si vuol vedere da un altro punto di vista, per poter imporre ciascuno il proprio potere all'altro proprio in tema di rapporti con i figli.
A sostegno di questa ipotesi abbiamo due dati, a nostro avviso abbastanza dirimenti: la pressoché totale assenza di punibilità dei casi di “mobbing genitoriale”, e il fatto che l'elusione degli obblighi di frequentazione genitore-figli stabiliti dal giudici non sono considerati atti lesivi della integrità psicofisica del minore -come la letteratura scientifica di fatto li ritiene- ma elusione alle disposizioni del giudice e punite solo se dolose.
Al momento, la legge n.54/2006 prevede effettivamente una possibilità di risarcimento del minore o dell'altro genitore in caso di inadempienze rispetto alle statuizioni giudiziarie, così come prevede una “sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”, ma tali provvedimenti risultano scarsamente applicati e comunque è sempre difficile dimostrare la sussistenza degli estremi per la loro applicazione.
Come noto, poi, e come diversi casi di cronaca dimostrano, la applicazione di un dispositivo giudiziario relativo alle frequentazioni genitore-figli è di fatto inapplicabile in caso di rifiuto del minore, quale che sia la motivazione di tale rifiuto.
Il tentativo di eseguire la sentenza con l'aiuto della Forza Pubblica è percepito come violazione di diritti fondamentali del minore (come recenti casi di cronaca dimostrano), mentre la Cassazione ha recentemente espresso la convinzione che la cosiddetta Sindrome di Alienazione Genitoriale non debba essere utilizzata per dirimere problemi di interruzione di frequentazioni e contatti genitore-figli, dal momento che -a dire della Suprema Corte- si tratta di una patologia non ancora accettata dal consesso scientifico.
Discuteremo oltre tale problematica, passando ora ad esaminare il dato più rilevante a illustrazione e -a nostro avviso conferma- di quanto sino ad ora espresso.
Tale dato è quello relativo alla punibilità del genitore che impedisce all'altro genitore di avere col proprio figlio i contatti stabiliti dal giudice.
Il profilo penale relativo a tali comportamenti è quello della mancata esecuzione dolosa delle disposizioni di un Giudice:
Articolo 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
E' allora evidente che il bene tutelato non sono né la genitorialità né il diritto di un minore ad avere stabili e significative relazioni con entrambi i propri genitori, ma è l'autorità del magistrato, autorità che evidentemente sovrasta per importanza i diritti dei genitori e quelli dei figli ad avere stabilità e continuità di rapporti.
Per quanto ci riguarda, è qui una delle dimostrazioni che la tendenza del Diritto e quella della Giustizia, in tema di famiglia e rapporti genitoriali, è quella di sostituire figure, ruoli, e regole della famiglia con le proprie figure, i propri ruoli, le proprie regole.
Se così non fosse, infatti, impedire ad un figlio di aveva normali contatti con il proprio padre o la propria madre verrebbe considerato una lesione ai suoi diritti (e a quelli dei suoi genitori) e non certo all'autorità del Giudice che ha disposto le regole. E' qui, in sostanza, che vi è la prova di come il “Giudice” nella nostra cultura stia cercando di diventare anche “capo-famiglia” e non semplice arbitro e garante di controversie individuali.
Far rientrare i comportamenti di ostacolo alle frequentazioni genitore-figli nella fattispecie della mancata esecuzione dolosa delle disposizioni di un Giudice, indica con grande chiarezza che per il Diritto e la Giustizia l'autorità dei genitori, i loro diritti, i diritti dei figli ad avere regolari relazioni con i propri genitori e dunque una crescita stabile nell'ambito di relazioni stabili e significative, hanno solo un'importanza secondaria e, comunque, al cospetto dell'autorità del Giudice, devono oscurarsi.
Conseguentemente, come vedremo nel paragrafo seguente, si ha l'emergere di uno dei problemi più significativi e importanti relativo ai sistemi para-familiari a transazione mobbizzante: il mobbing genitoriale non viene punito che molto raramente. Il che implica però un dato molto significativo: il Diritto e la Giustizia, dopo aver voluto “occupare” la famiglia con le proprie regole e le proprie figure (giudici, consulenti, assistenti sociali, ecc.), non riescono a gestire un'“isola” così lontana dalla propria realtà, e riescono solo a creare contesti che tendono ad implodere con regole e modalità tutte paradossali.
Una delle chiavi operative più importanti della transazione mobbizzante nei sistemi para-familiari che germinano in seguito all'immersione di una coppia in separazione nella conflittualità giudiziaria, è infatti l'uso della Giustizia per impedire alla Giustizia di gestire la famiglia.
Da questo punto di vista, è infatti abbastanza interessante notare come una delle tattiche più frequenti di mobbizzazione è proprio il ricorso fraudolento, o comunque eminentemente vendicativo e ritorsivo, quando non calunnioso, allo strumento giudiziario -potendosi arrivare a quello che è stato con efficacia definito “stalking giudiziario”- il quale paralizza o devia del tutto l'esecuzione dei dispositivi giudiziari già espressi dal Tribunale.
Il c.d. “stalking giudiziario” appare dunque essere una strategia assolutamente perversamente paradossale, e, da questo punto di vista, quasi una rilettura “diabolica” di alcune strategie terapeutiche fondate sul paradosso di esasperare il sintomo anziché contrapporcisi.
Ciò, d'altra parte, rende però ancor più evidente un dato: la Giustizia si lascia utilizzare contro sé stessa pur di rimanere a dettar le regole della vita dei genitori.

18 maggio 2013

Collocato presso il padre il "bambino di Padova". No alla potestà genitoriale alla madre. Ecco il Decreto



DECRETO
Nel procedimento n. °**. promosso da -MADRE- rappresentata e difesa dall'avv.to *** del foro di *** e dall'Avv.to **** del foro di ***;
contro
-PADRE- , in proprio;
con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte, ****;
****, madre del minore XY XY, nato a **** il ****, con ricorso depositato il **** ha riassunto avanti a questa corte il procedimento conclusosi innanzi la Corte d'Appello di Venezia in data °°°°° ed impugnato davanti alla Corte di Cassazione, annullato dalla stessa in data °°°° con rinvio alla Corte
La -MADRE- premesso di essersi separata consensualmente dal marito - PADRE - ; che la separazione veniva omologata dal Tribunale di **** nel febbraio del 2**** ; che le condizioni concordate dai coniugi prevedevano l'affidamento esclusivo del bambino alla madre con diritto di visita del padre secondo modalità più estese al progredire dell'età del bambino; che la frequentazione con il padre cessava completamente nel 2008; che il - PADRE - presentava ricorso al Tribunale per i Minorenni di Venezia chiedendo la decadenza della madre dalla potestà sul figlio e provvedimenti diretti a favorire la ripresa della frequentazione del predetto con il padre; che la madre, pur ammettendo che -FIGLIO- si rifiutava di vedere il padre, respingeva le accuse di esserne la causa; che veniva disposta CTU con nomina dello psichiatra e psicoterapeuta Dott. ***; che il predetto ravvisava la sussistenza della sindrome di alienazione genitoriale ( PAS ); che il tribunale adito con decreto22/12 ottobre 2009 dichiarava la decadenza della -MADRE- dalla potestà genitoriale, affidando il bambino al Servizio Sociale del Comune di °°° per la predisposizione di un progetto diretto alla riattivazione dei rapporti dello stesso con il padre; che successivamente con ricorso in data 6.7.2010 il - PADRE - presentava un altro ricorso al Tribunale per i Minorenni di °°° chiedendo l'allontanamento del figlio dal contesto familiare materno con collocamento dello stesso presso di sé o altri famigliari o un ambiente terzo, nonché la sostituzione del Servizio Sociale di °°°° con altro servizio, lamentando l'incapacità del primo di assolvere il compito assegnatoli con il precedente decreto; che essa -MADRE- si era costituita anche in tale procedura negando ogni sua responsabilità in ordine al rifiuto del figlio di vedere il padre e chiedendo da una parte i più opportuni provvedimenti per proseguire nel percorso di riavvicinamento tra i predetto e dall'altra la sua reintegra nella potestà genitoriale ;che il tribunale per i Minorenni con decreto reso in data 10.12.10 rigettava quest'ultima domanda , nominava il Servizio Sociale del Comune di **** in sostituzione di quello di °°°° al quale conferiva il preciso compito di sostenere i genitori ed il bambino nel progetto di riavvicinamento padre-figlio, regolando nel contempo tempi e modalità di questi rapporti; che questo secondo decreto veniva impugnato dal -PADRE- avanti alla Corte d'appello di Venezia- sezione minorenni chiedendo che si disponesse altra CTU sul bambino; che questi venisse allontanato dalla madre e dalla famiglia materna cui veniva addebitata l'aggravarsi della PAS, venisse mantenuto l'affidamento al Servizio Sociale del Comune di **** per affidarlo successivamente al genitore ritenuto più idoneo, preferibilmente il padre; che venisse nel frattempo disposto ogni più utile provvedimento; che essa -MADRE- si costituiva anche in questa procedura e con reclamo incidentale chiedeva la reintegra nella potestà, pur concordando nella necessità di attività di sostegno da parte del servizio sociale incaricato ed autorizzando la valutazione neuropsichiatria del figlio; che i servizi sociali depositavano nel corso del giudizio tre relazioni di aggiornamento e la corte disponeva nuova CTU affidata al dott. °°°° per valutare se il permanere nell'ambiente materno aggravasse ulteriormente la salute del bambino e quale potesse essere il pregiudizio conseguente ad una diversa sua collocazione con indicazione delle più opportune modalità di attuazione; che in data 13.7.2012 veniva emesso il decreto successivamente impugnato in cassazione con il quale veniva revocato il collocamento del bambino presso la madre, veniva disposto il suo allontanamento dalla stessa e dalla famiglia materna e lo stesso veniva affidato al padre, con inserimento temporaneo in struttura residenziale educativa; che detto decreto veniva impugnato per violazione del contraddittorio ed omessa motivazione sulla sussistenza della Sindrome di Alienazione Parentale, punto controverso e decisivo della causa; che il - PADRE - in tale sede chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed il rigetto nel merito; che dopo l'annullamento con rinvio del provvedimento de quo in data 5.4.2013 veniva depositata avanti la Corte di Brescia un'istanza urgente finalizzata ad ottenere inaudita altera parte l'ordine alla scuola elementare di **** di nulla osta per l'iscrizione di -FIGLIO- alla scuola elementare di °°°°; che detta istanza veniva dichiarata inammissibile per mancata riassunzione della causa principale; che veniva comunque fissata l'udienza del 19.4.2013; ciò premesso, contestando il fondamento della diagnosi di PAS attraverso le argomentazioni già svolte nel ricorso per cassazione e fatto presente che il bambino è tornato a vivere con la madre, la predetta chiede oltre al nulla osta per l'iscrizione presso la scuola elementare di °°°° ( istanza decisa all'udienza del 19 aprile con il rigetto della medesima), la reintegra nella potestà genitoriale nei confronti del figlio, il rigetto del reclamo del marito avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia, la definizione dei tempi e modalità degli incontri di -FIGLIO- con il padre, incaricando i Servizi Sociali di **** per seguirne l'attuazione, vittoria di spese e competenze dei gradi di giudizio.
Il - PADRE - si è costituito e ribadisce il contenuto dei suoi scritti precedenti con i quali sosteneva che l'atteggiamento di rifiuto nei suoi confronti espresso dal figlio era addebitabile al comportamento materno ed alla famiglia della -MADRE- che ripetutamente frapponeva ostacoli alla frequentazione del padre da parte del figlio sino al provvedimento della corte d'appello veneziana che favoriva con l'allontanamento dello stesso dalla casa materna la ripresa del dialogo.
Il resistente richiama l'inserimento della PAS nel DSM IV, sezione problemi relazionali, ne sottolinea il carattere psicopatogenetico e sottolinea la gravità del comportamento materno, rivelatosi ostruzionistico anche dopo la cassazione dl provvedimento veneziano; atteggiamento contrario alle prescrizioni dei Servizi Sociali, impeditivo dei rapporti con il figlio stabiliti dal programma, allontanamento del medesimo dalla scuola di **** e tentativo improprio di iscriverlo a quella di °°°°.
Conseguentemente chiede l'allontanamento del minore dalla madre e dalla famiglia della predetta, l'affidamento in via esclusiva al padre ed il collocamento presso di sé, la ripresa del sostegno psicologico interrotto, l'incarico del Servizio Sociale di **** di regolamentare i rapporti madre-figlio, disposizione di un assegno di mantenimento del figlio da porsi a carico della madre, rigetto della domanda di reintegra della medesima nella potestà genitoriale, vittoria di spese.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo una nuova consulenza, ed in attesa degli esiti della stessa, che il minore rimanga collocato presso la madre -MADRE- **** al fine di permettere la conclusione del corrente anno scolastico e rimanga affidato al servizio Sociale di **** per favorire il riavvicinamento al padre - PADRE - *** ;
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso inquadrando le domande del - PADRE - che aveva adito l'autorità giudiziaria dopo il provvedimento di decadenza della -MADRE- nei confronti del figlio ( decreto del 2009) adducendo un inasprimento della sua condotta, responsabile dell'avversione del minore nei suoi confronti tanto da rendere necessario un cambiamento di collocamento ed affidamento del predetto, nell'ambito del mutamento delle condizioni della separazione riguardanti la regolamentazione del regime di affidamento , del tutto svincolata dagli aspetti inerenti all'applicazione degli artt.330 e ss. cod. civ.
Il provvedimento della Corte territoriale veneziana è stato cassato per vizio di motivazione su di un punto decisivo e controverso della causa, vale a dire per non avere affrontato il tema dell'attendibilità scientifica della teoria posta alla base della diagnosi di sindrome da alienazione parentale, pur avendo posto la consulenza di cui richiama ampi brani nella sua motivazione a fondamento della decisione.
La corte di legittimità, nel rinviare alla corte territoriale bresciana il procedimento richiama le critiche avanzate dal mondo scientifico e dalla stessa difesa della -MADRE- e prescrive di verificare il fondamento della teoria richiamata dalla ctu.
La difesa della ricorrente sostiene che la teoria della PAS risalente a Gardner e seguita in Italia da alcuni autori come il prof. Gulotta e le dott. Cavedon e Liberatore richiama otto elementi significativi per l'individuazione della ritenuta psicopatologia, dei quali la Ctu °°°° ne individua sei in -FIGLIO- , pervenendo alla infausta diagnosi sulla quale si fonda il provvedimento cassato
Dal riscontro di questi sigma l'esperto dimostra la manipolazione materna in danno del minore, senza alcun riferimento al comportamento della -MADRE- .
Inoltre dalla rilevazione di una malattia che viene contestata sarebbe scaturito un atteggiamento salvifico paterno che avrebbe indotto il - PADRE - ad un atteggiamento connotato da aggressività ed ossessività al punto da presentare oltre venti denunce penali nei confronti della moglie.
Pertanto sarebbe stata la errata diagnosi di PAS, stato patologico inesistente, a scatenare il conflitto tra i genitori e a diventare essa stessa causa del conflitto, moltiplicando la drammaticità della
situazione in cui vi sarebbe , senza alcuna prova, un genitore vittima ( genitore bersaglio ) di un genitore criminale ( genitore alienante) ed un figlio affetto da psicopatologia.
Di conseguenza anche la terapia proposta, vale a dire l'interruzione in maniera radicale di ogni rapporto del genitore alienante con il minore sarebbe del tutto priva di fondamento scientifico e nel caso in esame avrebbe prodotto grande frustrazione nel bambino.
Secondo la parte resistente, - PADRE - , la comunità scientifica riconosce in modo pressoché unanime questo disturbo relazionale psicopatogenico .
Invero vi sono psicologi e psichiatri importanti che hanno sottoscritto alcuni documenti in cui si dà atto dell'esistenza di tale forma di alienazione, come risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto.
La SINPIA, Società italiana di Neuro psichiatria Infantile la riconosce sin dal 2007; essa risulta essere inserita nel DSM IV nella sezione problemi relazionali genitore-bambino; molte sono le pubblicazioni che riguardano l'alienazione genitoriale ( doc 8 ) .
Si deve aggiungere che anche la corte di cassazione con la sentenza n.5847/12 pubblicata 1'8.3.13 non ha posto in discussione la diagnosi di PAS posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Il fatto che altri esperti neghino il fondamento scientifico di tale sindrome non significa che essa non possa essere utilizzata quanto meno per individuare un problema relazionale molto frequente in situazione di separazione dei genitori, se non come una propria e vera malattia.
Più volte è stato ritenuto in decisioni giurisprudenziali che l'atteggiamento del bambino che rifiuta l'altro genitore, per un patto di lealtà con il genitore ritenuto più debole, può condurlo ad una forma di "invischiamento" capace di produrre nella sua crescita non solo una situazione di sofferenza, ma anche una serie di problemi psicologici alienanti.
Il problema è verificare se i disturbi certamente rilevati dal Ctu a carico del minore, riconosciuti dalla stessa -MADRE- , siano riconducibili alla responsabilità della madre in quanto generati dal suo comportamento nei confronti del padre.
Questi, la cui personalità è parimenti stata posta in discussione dal consulente per la sua rigidità, ha riconosciuto all'atto della separazione l'importanza che il bambino crescesse con la madre, accettando l'affidamento esclusivo alla medesima, come all'epoca era prassi, non essendo ancora stata attuata la modifica dell'art.155 cod. civ. che presuppone di regola l'affidamento condiviso, ma riservando a se stesso la frequentazione con il figlio da attuarsi in termini maggiormente ampi con la crescita del medesimo.
Nessuna colpa può ravvisarsi, né gli è stata addebitata da controparte per il comportamento del figlio che ad un certo punto ha manifestato un atteggiamento straordinariamente repulsivo e pervicace, giungendo al punto da non volere nemmeno scendere dall'autovettura con la quale la madre lo portava agli appuntamenti programmati con il padre, né voler entrare nella stanza dove questi si trovava ed al punto anche di rivolgergli epiteti ingiuriosi e manifestazioni gravi di avversione, come prenderlo a calci e pugni.
L'uso degli epiteti utilizzati per offendere il padre inoltre non è quello tipico di un bambino , ma sembra veramente suggerito dalle espressione degli adulti.
La lettura delle relazioni dei servizi sociali, oltre che degli esami del Ctu ( dati obiettivamente rilevati che non sono stati posti in discussione ) lasciano veramente sbigottiti per la forza, la tenacia dell'aggressività e del rifiuto di fronte ad un padre che aveva sempre cercato di svolgere il proprio ruolo.
Con il ricorso presentato dal - PADRE - in data 6.2.08, volto ad ottenere la decadenza dalla potestà della -MADRE- , questi lamentava di non vedere il figlio da dieci mesi e che la madre, nonostante fosse stato previsto il pernotto del bambino presso il padre, consentiva che questi lo vedesse prima dell'interruzione definitiva solo nel garage della sua abitazione. Nel corso dell'audizione dei genitori la madre del minore ammetteva di avere rifiutato al padre il pernotto presso di lui e di conseguenza anche il trascorrere della vacanze perché il bambino non l'aveva mai chiesto.


Il tribunale dava atto che l'atteggiamento della -MADRE- non aveva in alcun modo favorito il rapporto del figlio con il padre, ma lo aveva ostacolato al punto che, disposto dallo stesso ufficio giudiziario una specifica disciplina di visite, la madre aveva violato tale programma portando con sé il bambino per le vacanze estive alla fine delle quali si veniva a verificare una regressione nei rapporti padre-figlio, nonostante vi fosse stato un iniziale miglioramento dovuto alla calendarizzazione degli incontri. Tale comportamento proseguiva anche in seguito nonostante l'intervento dei Servizi Sociali di °°°° incaricati dal Tribunale per i Minorenni di attivarsi sia per il sostegno al minore , sia per la predisposizione di un programma quanto meno minimale degli incontri del figlio con il padre.
Era all'esito di tale procedimento che la madre veniva dichiarata decaduta dalla potestà con un
provvedimento che, reclamato avanti alla Corte d'appello veneziana, veniva confermato.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di °°°° del ** ** 2010 si apprende che il programma
di incontri predisposto sulle indicazione del tribunale veniva accettato dai genitori, ma che l'atteggiamento del bambino si rivelava quanto mai preoccupante tanto che questi nel rifiutare ogni forma di comunicazione con il padre giungeva al punto di scagliarli contro un libro che questi gli aveva portato in dono; altra volta mimava una sberla nei confronti dello stesso e gli dava un calcio
senza che la madre, presente, desse segni di disapprovazione.
Lo psicologo dott. -PSICOLOGO- sottolineava il fatto che -FIGLIO- si presentava come un bambino normalissimo nelle relazioni con gli altri, salvo cambiare improvvisamente al solo parlargli del padre che definiva come " persona cattiva, un diavolo, persona sgradevole" e perdere il controllo ed il rispetto delle più elementari relazioni con ricorso ad aggressività verbale ed agita, senza alcuna
provocazione.
Dal punto di vista clinico lo psicologo segnalava che -FIGLIO- risultava capace di controllare e tenere in scacco gli adulti e manifestava una strutturazione in un'area in cui si sentiva onnipotente, con il rischio di estensione di tali modalità disfunzionali ad altre aree di funzionamento.


Non migliore è stato il risultato ottenuto dal Servizio Sociale di ****, sostituito a quello di °°°°, nonostante il percorso di sostegno a cura della dott. N°°°, psicologa, l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità a cura del Consultorio Familiare iniziato nel mese di marzo 2***, il sostegno dell'educatore P*D*. L'equipe ha riscontrato in -FIGLIO- una sindrome o disturbo emozionale inquadrata nei criteri diagnostici dell'ICD 10.
Il bambino non veniva portato dalla madre agli incontri con il padre nello spazio neutro individuato dai servizi, fissati nel mese di giugno e di luglio, assenze giustificate dalla -MADRE- con uno stato di malessere del figlio; per le stesse ragioni non sono state effettuate le sedute fissate dal servizio di Neuropsichiatria infantile mentre sono stati effettuati gli incontri con la psicologa N°°°.
Né si è potuta realizzare la frequentazione del minore al centro estivo in quanto la madre non lo ha condotto , portando in vacanza il figlio senza tenere conto del progetto del Servizio Sociale.
In sostanza da tutte le relazioni, informazioni e non solo dalle due CTU del dott. °°°° emerge lo stato di grave disagio del minore ed il suo invischiamento in un conflitto coniugale in cui la madre ha avuto la possibilità di qualificare in modo negativo il marito, tanto da acquisire l'alleanza del figlio .
Il rifiuto del predetto non ha altra origine perché non sono state nemmeno ipotizzate attività del padre che possano avere distolto il figlio da qualsiasi forma di rapporto con lui.
La madre in molte circostanze si è manifestata come un soggetto apparentemente collaborativo con gli esperti che hanno seguito la vicenda, ma nella sostanza non ha accompagnato psicologicamente il figlio alla ripresa dei rapporti con il padre, predisponendo il suo comportamento quanto meno ad una accettazione formale del genitore; lo ha lasciato solo nella sue difficoltà, non ha ripreso il suo eloquio sconveniente, né gli agiti violenti.
Inoltre ha sacrificato il programma di sostegno predisposto dai servizi Sociali alle vacanze.
Solo nel corso della prima consulenza tecnica il bambino ha ripreso il contatto con il padre, regalandogli nel vero senso della parola alcune giornate normali in cui si sono ritrovati per proseguire successivamente nel rifiuto.
Questo atteggiamento è molto sintomatico e strumentale ad ottenere una disamina favorevole da te dell'esperto incaricato dal giudice tenuto ad esprimere un giudizio importante al fine di conseguire un provvedimento favorevole e poiché questo atteggiamento non può essere frutto della determinazione di un bambino di sette-otto anni, non può che essere stato dettato dalla madre.
Fortunatamente le cose sono radicalmente cambiate: il provvedimento della corte territoriale che è stato cassato, comportante l'allontanamento del minore dalla madre e dall'ambiente materno ha consentito al bambino di liberarsi dalla sua condizione di avversione nei confronti del padre. Ne ha accettato la compagnia e finanche di trascorrere la notte con lui attraverso un graduale riavvicinamento.
Questo cambiamento di comportamento sta a dimostrare che i soggetti in età evolutiva sono dotati di un alto grado di resilenzia, vale a dire sanno resistere alle condizioni della vita che li pone in difficoltà ed all'azione degli adulti che attraverso il loro conflitto li possono spingere ad allearsi con uno di loro e a rifiutare l'altro.
La -MADRE- , subito dopo la sentenza della corte di cassazione, ha prelevato il figlio dalla casa paterna, gli ha impedito di frequentare la scuola in cui era iscritto, ha tentato di ottenere l'iscrizione presso la scuola di °°°°, ha disatteso il programma del servizio sociale affidatario, ha impedito al figlio di trascorrere parte dei giorni festivi pasquali con il padre portandolo con sé in Toscana da alcuni parenti.
In questa situazione i comportamenti che emergono da fatti obiettivi ed inconfutabili consentono di corroborare la prova del suo comportamento alienante e possessivo, nonostante i limiti imposti dal provvedimento del tribunale per i minorenni che ha rigettato la sua reintegra nella potestà ed ha confermato l'affidamento del bambino al servizio sociale.
Dalle sue dichiarazioni orali rese in udienza la -MADRE- risulta desiderosa di restituire al figlio " tutta la sua vita" e non solo la metà che è costituita nel suo rientro nella casa materna. L'altra metà a suo dire è costituita dall'ambiente scolastico ed amicale di °°°°.
Nessuno spazio nel suo concetto di vita del figlio è riservato al rapporto con il padre, nonostante le preoccupazioni che asserisce di avere avuto per il rifiuto nei confronti dello stesso.
Di fronte a tale pervicacia nel comportamento materno non si ravvisano le garanzie che la predetta sappia far proseguire il figlio nel rapporto con il padre e non ponga nuovamente in atto ostacoli alla normalità del medesimo, facendo regredire il minore e ponendolo in posizione di grave rischio di disturbi della personalità, siano essi quelli che in campo scientifico vengono da parte degli esperti qualificati come PAS, siano gli agiti aggressivi che derivano dallo stato d'ansia rilevati dagli esperti dei Servizi Sociali. Indipendemente dalla loro qualificazione dal punto di vista medico, la descrizione dei comportamenti del bambino sulla quale tutti hanno concordato consente di ritenere che i suoi agiti , se non ricomposti, porterebbero a disturbi che impedirebbero a -FIGLIO- di crescere e sviluppare tutte le sue notevoli capacità intellettuali ed espressive.
Non si tratta solo di conservare al bambino la bigenitorialità da intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli debbono poter disporre, ma di evitare che attraverso il rifiuto si vada strutturando una personalità deviante.
Si tratta anche di preservare il bambino dal dolore perché le gravi manifestazioni di rifiuto emerse nel passato sono anche espressione di sofferenza.
Per tale ragione va confermato l'affidamento al servizio sociale per la predisposizione di un progetto di sostegno psicologico del bambino e di aiuto alla genitorialità in quanto solo attraverso l'abbassamento del conflitto della coppia si può sperare che il bambino acquisisca sicurezza e serenità.
Poiché la madre non lo ha garantito in questo percorso, ma al contrario lo ha ostacolato, la predetta non può ritenersi essere il genitore più idoneo a favorire la crescita del bambino, per cui il collocamento principale dello stesso va disposto presso il padre che ne esercita la potestà.
Va tuttavia garantito a -FIGLIO- anche la frequentazione dell'ambiente materno che certamente ha costituito per anni il centro dei suoi affetti; affetti che non gli possono essere negati, salvo il rischio di porlo in situazione di grave sofferenza.
Pertanto va disposto un calendario di "visite" materne molto nutrito che consenta di conservargli l'ambiente della prima infanzia: -FIGLIO- trascorrerà con la madre otto settimane all'anno di vacanze , ivi compreso una settimana a Natale o a Capodanno ed alcuni giorni a Pasqua; starà presso l'abitazione materna dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina per due volte al mese e per le altre due settimane dal martedì all'uscita della scuola sino al venerdì mattina.
Frequenterà la scuola a ****, salvo diversa decisione da parte del padre ed in ogni caso potrà frequentare un'attività sportiva, culturale o ludica scelta della madre anche eventualmente in °°°°.
La -MADRE- non ha la potestà sul figlio, né questa corte può esaminare la sua domanda di reintegra dal momento che essa non è stata respinta, ma rinviata nella decisione da parte della corte veneziana ( in questo senso è stato inteso anche dalla corte di cassazione che per altro non avrebbe potuto prendere in esame la questione non soggetta a ricorso per cassazione ), per cui il giudice di rinvio non può considerarsi investito della questione. Tuttavia si ritiene equo consentire che la madre possa assumere informazioni anche dirette dalla scuola in ordine al profitto ed al comportamento del figlio e parimenti possa avere informazioni dirette sulla sua salute. Tutte le altre decisioni ( gite scolastiche, attività all'interno della scuola, decisioni importanti sulla salute del figlio ecc.) debbono avere l'avallo del padre.
Il servizio sociale disporrà il calendario dei periodi di vacanza che il bambino potrà trascorrere presso la madre, sentiti previamente i genitori; potrà regolare ogni minuta esigenza del bambino che non risultasse dal provvedimento, come stabilire quale dei due genitori debba portare o prendere da scuola il figlio, dividendo equamente i compiti; dovrà monitorare la situazione e riferire alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nel caso si verificasse qualche grave problema che renda non praticabile il progetto di vita che questa corte ha previsto per il minore.
Quanto alla richiesta del - PADRE - di contribuzione economica a carico della -MADRE- per il mantenimento del figlio, tenuto conto che in sostanza il bambino trascorrerà periodi di tempi quasi
uguali nelle due case a sua disposizione, si ritiene di non porre una contribuzione economica, salvo ribadire che i genitori sono tenuti a concorrere alle spese straordinarie per il 50% ciascuno, apparendo entrambi in condizioni di poter affrontare tale esborso.
Quanto alle spese di lite in considerazione della delicatezza del caso, della novità delle questioni trattate e dell'esito del procedimento si ritiene equo compensare le medesime tra le parti, ivi comprese quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel procedimento di cui in epigrafe conferma l'affidamento del minore - PADRE - -FIGLIO- al Servizio Sociale di **** che continuerà nel sostegno alla genitorialità nei confronti dei genitori e nel sostegno psicologico del minore, effettuerà il monitoraggio e darà attuazione ai provvedimenti del giudice attraverso la candelarizzazione dei periodi di vacanza ed per ogni disposizione necessaria non prevista nel presente decreto;
colloca il minore presso il padre ; consente che il bambino stia presso la madre per otto settimane complessive nei periodi di vacanza, ivi compreso il Natale, il Capodanno e la Pasqua, nonché per due settimane al mese dal martedì pomeriggio al venerdì mattina e per altre due settimane al mese dal venerdì pomeriggio ( all'uscita della scuola ) sino al lunedì mattina ( rientro a scuola ), disponendo che i genitori dividendo equamente gli oneri del viaggio.
Dispone che il bambino frequenti la scuola a **** o a °°°°, se il padre lo consentirà; che la
madre anche se non esercente la potestà possa avere informazioni dirette dalla scuola e dai medici
del figlio e possa scegliere con lo stesso un'attività sportiva, ludica o culturale gradita al figlio da svolgersi a **** o a °°°° nei giorni a sua disposizione.
Pone a carico dei genitori le spese di mantenimento e di abbigliamento necessari nei tempi di frequentazione del figlio e le spese straordinarie in ragione del 50 % per ciascuno.
Dichiara inammissibile in questa sede la domanda di reintegro nella potestà avanzata dalla -MADRE- . Compensa tra le parti le spese di causa ivi comprese quelle del giudizio di cassazione
Dichiara il decreto immediatamente esecutivo, disponendo che la cancelleria ne dia comunicazione oltre che alle parti, al Servizio Sociale di ****.
Dispone che nel caso di diffusione dello stesso siano cancellati tutti i dati identificativi del minore e dei genitori e dei luoghi di residenza degli stessi.