Sono
firme abbastanza importanti della psichiatria forense e della
psicologia giuridica quelle che hanno firmato questo documento.
Anche
se, a chi è addentro ai lavori, è chiaro che alcuni nomi importanti
del settore sono -immotivatamente!- stati esclusi, per via delle
possibili -anzi, probabili...!- lotte interne alle società di
Psicologia Giuridica e Criminologia.
Nonostante
assenze importanti, che sono sicuramente schierate sulle stesse
posizioni del documento (dov'è l'AIPG, ad esempio?), quanto
affermano i firmatari di questo testo -che sono nomi fondamentali nel
campo della psicologia giuridica e della psichiatria forense:
Malagoli Togliatti e Gullotta, Camerini, Sabatello, e via dicendo,
son nomi che a toprto o ragione fanno testo- quanto affermano i
firmatari di questo testo è fondamentale per chiarire un punto
fermo (nel quale personalmente mi ritrovo in pieno):
-
il problema dell'esistenza del fenomeno noto come “alienazione
genitoriale”, è mal posto;
- la comunità scientifica è concorde
nel qualificare le dinamiche psicologiche che conducono
all'alienazione di un genitore come un disturbo della
relazione e non come un disturbo individuale: un
disfunzionamento familiare al quale contribuiscono tre soggetti:
genitore “alienante”, quello “alienato” ed il figlio;
-
dunque andrebbe evitato il termine “sindrome di alienazione
genitoriale”, risultando preferibile sostituirlo con il termine
“Alienazione Parentale”, con il quale sarà probabilmente
introdotto nel DSM V tra i “Disturbi Relazionali”;
-
il dibattito sull'esistenza o meno della PAS appare però, in
questa prospettiva, del tutto fuorviante, perché l’esistenza del
costrutto non giustifica gli interventi a riguardo ma la sua
insussistenza non li esclude affatto;
- i
dati che emergono dagli studi e dalla pratica peritale sul campo
convergono infatti nell'indicare che l’alienazione parentale
rappresenta un fattore di importante rischio evolutivo per
l’instaurarsi di diversi disturbi di interesse psicopatologico;
-
non si può dunque mettere in discussione la necessità di
intervenire, sul piano psicosociale e giudiziario, allorquando si
realizzi l’esclusione immotivata di un genitore dalla vita di un
figlio non legata a comportamenti realmente maltrattanti o
trascuranti da parte del genitore stesso, ma a partire da induzioni
dirette o indirette provenienti dall'altro genitore.
Nella restante parte di post tutto il testo in questione con i relativi firmatari
A CURA DEL:
- CENTRO STUDI SEPARAZIONI E AFFIDO MINORI -
OSSERVATORIO PERMANENTE CONTRO GLI ABUSI PERITALI § - Roma, in
Piazza dei Re di Roma 3. 067017455 - 393.33.20.419 § - Milano,
Via Cimarosa n 13- – tel./fax. 02.39400897 - cell.3472583764 §
- A Reggio Emilia: via Che Guevara n 55 - tel. 347.2583764
Il "Centro Studi Separazioni
e Affido Minori" (e
l' “Osservatorio Permanente contro gli Abusi Peritali”)
sono
formato da colleghi psicologi e medici uniti tra loro da un solo
vincolo culturale e di colleganza professionale, e -fatto
determinante- non uniti da
alcun aspetto associativo formalizzato.
Quello che
unisce i colleghi sono
solo "conoscenze" da condividere e l'Etica
con cui utilizzarle.
Il
Centro e l'Osservatorio non offrono direttamente Consulenze
Legali.
|
Documento
psicoforense sull’alienazione genitoriale
Di
fronte al dilagare delle polemiche e delle discussioni intorno al
caso del bambino allontanato dalla madre a Cittadella riteniamo
opportuno, in qualità di esperti e docenti universitari in
psicologia giuridica ed in psichiatria forense, specie dell’età
evolutiva, autori di pubblicazioni su questi argomenti, compiere
alcune precisazioni in nome delle buone prassi e delle fondamenta
scientifiche del nostro operato.
Quello
che stampa e TV hanno divulgato ha rappresentato il punto finale di
un percorso
psicologicamente
violento, a partire da una situazione fortemente patologica e
patogena, il quale ha determinato una reazione che è stata oggetto
di troppi commenti estrapolandola dal contesto che l’ha generata.
La manipolazione sensazionalistica del reale e la costruzione di una
“verità” e di una “storia” a partire dall’enfatizzazione
di alcuni suoi frammenti rappresentano una forzatura della quale
rischia di rimanere vittima proprio il bambino che si intende
proteggere.
In
accordo con il recente comunicato dell’Associazione Italiana dei
Magistrati per i minorenni e per la famiglia e con il comunicato
dell’Unione Nazionale Camere Minorili del 13.10.12, sottolineiamo
la grave violazione a livello giornalistico della normativa a tutela
del diritto alla privacy dei minori (Carta di Treviso), essendo stati
divulgati dati ed immagini che hanno facilmente portato
all’identificazione del bambino coinvolto secondo modalità lesive
della sua dignità e del suo diritto alla riservatezza.
Va
chiarito che la professione dello psicologo giuridico e/o dello
psichiatra forense dell’età evolutiva si fonda su metodologie e su
criteri di valutazione consolidati da un’abbondante letteratura
scientifica e considera sempre prioritario l’interesse superiore
del minore e la tutela dei suoi diritti relazionali. Per questo,
riteniamo che talune pubbliche affermazioni rese in questi giorni da
chi si è occupato della vicenda possano ingenerare pericolose
confusioni, errori di giudizio e generalizzazioni.
Gli
interventi di protezione rivolti ad un bambino possono infatti a
volte richiedere azioni volte a rendere esecutiva una decisione
giudiziaria, quando si ravvisino condizioni di emergenza e di rischio
di danno a partire da gravi disfunzioni nelle relazioni familiari.
Azioni che richiedono specifiche competenze ed un coordinamento tra i
diversi operatori chiamati ad occuparsene.
In
questa prospettiva, il problema del quale si discute, riguardo la
maggiore o minore fondatezza del fenomeno noto come “alienazione
genitoriale”, ci pare mal posto. La comunità scientifica è
concorde nel qualificare le dinamiche psicologiche che conducono
all’alienazione di un genitore come un disturbo della relazione
e non come un disturbo individuale: un disfunzionamento familiare
al quale contribuiscono tre soggetti: il genitore “alienante”,
quello “alienato” ed il figlio, ciascuno con le proprie
responsabilità e con il proprio contributo che può variare di caso
in caso.
Per
tale motivo, andrebbe evitato il termine “sindrome di alienazione
genitoriale”, nota con l’acronimo PAS, come proposto da Gardner,
in quanto il fenomeno in questione non corrisponde ad una “sindrome”
clinica; risulta preferibile sostituirlo con il termine “Alienazione
Parentale”, con il quale sarà probabilmente introdotto nel DSM V
tra i “Disturbi Relazionali”. Il dibattito sull’esistenza o
meno della PAS appare però, in questa prospettiva, del tutto
fuorviante, come se l’esistenza del costrutto giustificasse gli
interventi a riguardo e la sua insussistenza li dovesse escludere.
I
dati che emergono dagli studi e dalla pratica peritale sul campo
convergono infatti nell’indicare che l’alienazione parentale
rappresenta un fattore di importante rischio evolutivo per
l’instaurarsi di diversi disturbi di interesse psicopatologico.
Sebbene essa non determini necessariamente ad un’evoluzione
psicopatologica in età adulta, ne è spesso l’anticamera e
comunque risulta essere un minaccioso ed invasivo fattore di disagio
e/o di disturbo a causa dei profondi conflitti di lealtà che nel
figlio si sviluppano.
Non
è quindi in discussione la necessità di intervenire, sul piano
psicosociale e giudiziario, allorquando si realizzi l’esclusione
immotivata di un genitore dalla vita di un figlio non legata a
comportamenti realmente maltrattanti o trascuranti da parte del
genitore stesso, ma a partire da induzioni dirette o indirette
provenienti dall’altro genitore. Possono quindi rendersi necessari,
al fine di tutelare la salute mentale di un minore, interventi
preventivi volti ad evitare il radicamento della sua situazione e/o
ad attenuarne gli effetti dannosi, rivolti anche alle problematiche
presenti nei genitori.
Si
tratta inoltre di tutelare i diritti relazionali dei soggetti
coinvolti ed in questo senso l’alienazione parentale rappresenta
una condizione di interesse non solo clinico, ma giuridico e sociale.
Il diritto alla bigenitorialità del figlio minore è definito dalla
legge in tema di affidamento condiviso con preciso riferimento alla
trasformazione delle sue relazioni familiari in occasione della
separazione dei genitori; in tale prospettiva, un approccio corretto
e scientificamente fondato nel valutare le capacità genitoriali onde
decidere le condizioni di custodia dei figli impone di considerare la
disponibilità da parte di ciascun genitore di rispettare il ruolo e
le funzioni dell’altro.
La
comunità scientifica ritiene di doversi assumere la responsabilità
di rilevare e promuovere buone prassi affinché ogni intervento di
tutela, non solo in ambito clinico e forense ma anche psicosociale,
si dimostri idoneo alla piena tutela dell’infanzia. A tale
proposito, si rende opportuno operare, nelle sedi di competenza,
affinché tutte le persone coinvolte si assumano le responsabilità
specifiche per ruolo e mandato (genitori, parenti, avvocati, periti,
assistenti sociali, operatori delle forze dell’ordine e della
magistratura). La finalità è quella non solo di valutare
correttamente le capacità genitoriali secondo protocolli conosciuti
e condivisi ma anche di ridurre il livello di conflitto troppo spesso
non trattato (o addirittura accentuato) in sede peritale.
Come
è stato saggiamente suggerito da autorevoli giuristi, si auspica
inoltre una riforma specifica della esecuzione civile che preveda
forme peculiari (da stabilire attraverso una collaborazione
interdisciplinare) nella esecuzione dei provvedimenti rivolti ad un
minore, in modo che essi siano realizzate da soggetti esperti e
secondo modalità adeguate come avviene, per analogia, nella
audizione protetta del testimone minore.
15
ottobre 2012
Renato
Ariatti, Cristina Cabras, Giovanni Battista Camerini, Daniela
Catullo, Adele Cavedon, Sara Codognotto, Antonietta Curci, Rubens De
Nicola, Renzo Di Cori, Guglielmo Gulotta, Moira Liberatore, Tiziana
Magro, Marisa Malagoli Togliatti, Maurizio Marasco, Daniela Pajardi,
Patrizia Patrizi, Luisa Puddu, Severo Rosa, Ugo Sabatello, Luca
Sammicheli, Giuseppe Sartori, Gilda Scardaccione, Magda Tura, Matteo
Villanova, Laura Volpini, Georgia Zara