Riporto di seguito una bella comparsa di un legale del Foro di Roma, l'avvocatessa Marina Petrolo, che con rara competenza e grande capacità professionale ha rappresentato, a difesa di un papà, sia la necessità del ricorso all'affido condiviso, sia l'importanza che ha - nella tutela del minore - il denunciare gli episodi di mobbing genitoriale, cui contrapporre, in caso di rifiuto ai contatti con l'altro genitore (nel caso specifico: come quasi sempre accade, verso il padre) l’AFFIDO CONDIVISO e - comunque – i criteri della bigenitorialità.
Ricordiamo qui come soprattutto nella tutela dei propri diritti in tema di mobbing genitoriale, sia estremamente importante rivolgersi agli specialisti e consulenti adeguati.
Oltre al criterio della competenza professionale, infatti, occorre affidarsi, e nel caso dei legali affidare i propri clienti, a quei consulenti che a loro volta non si siano mai prestati a essere il "braccio armato" scientifico e/o professionale di azioni mobbizzanti: tutti, al momento giusto, sanno parlare da tutori del bambino, pochi (e l’avvocatessa Petrolo è fra questi) sanno rinunciare a facili vantaggi quando non collidono con un’etica della condivisione e di un reale rispetto del minore e delle sue relazioni significative.
Occorre cioè creare una cultura della consulenza che premi i consulenti e i professionisti che contribuiscono (e il nostro intervento al Congresso AILAS andava proprio in questa direzione) a un'ETICA del rispetto della genitorialità, e non che si siano già - per così dire - CONSEGNATI mani e piedi ad un sistema fondamentalmente abusante, operando cioè - per ragioni di lucro e vantaggio personale - con pratiche lesive della genitorialità e dei minori che millantano di tutelare.
TRIBUNALE CIVILE DI ……….
R.G. ……. - Dott………………..
NOTE AUTORIZZATE ALL’ UDIENZA ISTRUTTORIA DEL ……….
IN MERITO ALL’ISTANZA EX ART.
Per
SIG. MASSIMO (
- resistente / attore in riconvenzionale -
Contro
SIG.RA GIOVANNA (Avv. …………………)
- ricorrente/ convenuta in riconvenzionale -
La prima circostanza sulla quale si vuole appuntare l’attenzione dell’Illustre Giudicante riguarda l’approvazione congiunta da parte di Camera e Senato, intervenuta il 24/1/2006, del Disegno di Legge n° 3537 intitolato “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
L’approvazione di tale legge comporta, all’interno del processo di separazione e divorzio di coniugi, una vera e propria rivoluzione culturale. Essa infatti costituisce il punto di arrivo di un profondo cambiamento nel costume, recepito peraltro da molte recenti pronunce sia dei Tribunali di merito che della Suprema Corte, che , dalla sottoscrizione della Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991) sposta il baricentro delle problematiche familiari dal dissidio della coppia ai diritti dei bambini ed in particolare sull’affermazione del principio della bigenitorialità, cioè del diritto dei bambini a mantenere la continuità di significative relazioni con entrambi i genitori e, non da ultimo, anche con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale .
Non a caso tale legge viene da tutti comunemente definita come legge sulla bigenitorialità .
Ai figli è riconosciuto il diritto a una relazione piena e significativa con entrambi i genitori, che conserveranno - se entrambi idonei - la responsabilità di educarli e prendersene cura: nel quotidiano, non solo nelle emergenze. Le madri spezzeranno l'isolamento e la solitudine, mentre i padri rientreranno finalmente a pieno titolo nel ruolo genitoriale che l’attuale assetto delle cose, in via prevalente, gli consentiva di esercitare soltanto nell’ambito della famiglia NON separata.
L’obiettivo sotteso alla nuova legge è, peraltro, anche quello di cambiare radicalmente l'atteggiamento dei magistrati di fronte al fenomeno della disgregazione familiare, obbligandoli a mutare l'ottica che sta alla base delle loro decisioni nonché a scostarsi da una lista decennale di sentenze che accordano alla madre il ruolo di genitore eletto per la crescita della prole.
Ed infatti , in caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.
La nuova normativa, dunque, attuando il ridetto principio della bigenitorialità, interviene a capovolgere il sistema attuale in materia di affidamento in base al quale i figli sono affidati o all'uno o all'altro dei genitori (generalmente la madre) secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi.
Entrando nel merito di questa sofferta vicenda umana e processuale vale la pena ricordare al Magistrato che l’attuale rifiuto manifestato dai figli verso il padre è unicamente (come confermato dalla stessa Assistente Sociale) frutto di una sapiente manipolazione da parte della madre .
Il SIG. MASSIMO infatti, fino al giorno prima dell’allontanamento da casa della moglie, non è mai stato accusato di essere né un cattivo padre né tampoco uomo violento e aggressivo (se tale fosse i figli avrebbero paura di lui e non se la sentirebbero certo di aggredirlo verbalmente, quand’anche non fisicamente, con insulti e recriminazioni!) .
Al proposito, riguardo cioè l’artificiosa predisposizione di questa ignobile e colossale menzogna storica, risulta illuminante verificare che i pur pretestuosi motivi di doglianza della SIG.RA GIOVANNA, formulati sia con la lettera dell’Avv.ssa Neri nel maggio 2004 sia con il telegramma della SIG.RA GIOVANNA stessa successivo all’arbitrario trasferimento suo e dei tre figli in Roma, attengono a profili squisitamente economici , NON ALTRO!!
Viceversa, all’udienza del 19 u.s. dinanzi alla S.V. Ill.ma si è sostenuto – per la prima volta si badi bene – che
Ed infatti, l’opera di scientifica fabbricazione “a tavolino” della figura del “mostro” è iniziata soltanto alcuni mesi dopo l’abbandono del tetto coniugale e la sottrazione dei minori al padre, quando cioè
Tale comportamento, riprovevole sia sotto il profilo morale che sociale, NON PUÒ E NON DEVE ESSERE PREMIATO con l’affido in via esclusiva di tutti e tre figli addirittura, con l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, con l’assegnazione della casa coniugale (non abitata con fittizi e futili pretesti) e financo con un assegno di mantenimento!
Il tutto, con l’aggravante di una speculare umiliazione ed annientamento della figura paterna (non dimenticando, tra l’altro, che il SIG. MASSIMO, per quella casa dalla quale è stato con astuto movimento strategico estromesso, aveva sborsato quasi 355.555,00 euro come evincesi dai conteggi depositati e non contestati ex adverso. Una vera beffa!) .
In tal modo il sistema giudiziario andrebbe di fatto a “colludere” con comportamenti (quelli materni) apertamente illegittimi (sono allegati agli atti varie denuncie del SIG. MASSIMO nei confronti della SIG.RA GIOVANNA sostanzialmente riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 570, 574, 594, 595, 610 e 388/2° comma del codice penale) segnatamente con riferimento a quei valori costituzionali indefettibili pilastri del nostro ordinamento (giuridico, sociale e morale) quali il riconoscimento del valore famiglia e dei diritti dei bambini ad essere rispettati, tutelati e ad avere entrambi i genitori, a loro volta meritevoli di pari dignità e pari diritti (almeno fino ad una prova contraria che, allo stato, sembra paradossalmente proprio a carico della madre).
E’ infatti opportuno rammentare che il SIG. MASSIMO, a settembre, ha dovuto girare per le varie possibili scuole di Roma per sapere dove i figli erano stato iscritti; è stato aggredito e umiliato solo per essersi recato all’uscita di scuola; altrettanto il medesimo si è dovuto adoperare per sapere dove Giovanni frequenta il catechismo per prepararsi alla prima comunione e quando, reperita la parrocchia, ha parlato con il parroco e la catechista questi ultimi, stupefatti, hanno confessato di non sapere NULLA della situazione familiare del piccolo Giovanni!
Ebbene a questa autarchica gestione della genitorialità da parte della SIG.RA GIOVANNA va posto un FERMO.
E, dal momento che, nei confronti della SIG.RA GIOVANNA, a nulla sono valsi i moniti dell’Assistente Sociale, gli inviti fatti dalla sottoscritta al suo difensore , le - forse troppo generiche - disposizioni contenute nel provvedimento presidenziale né tampoco da controparte si mostrano segnali di buon senso o di elasticità, l’unico soggetto in grado di intervenire in modo efficace è l’odierno Giudicante al quale si ribadisce la richiesta preliminare di voler disporre l’affido congiunto (ovvero condiviso) dei minori Giovanni, Enrico, Totò , e l’integrazione dei provvedimenti presidenziali nel senso di cui all’istanza ex art. 708 c.p.c.
A conferma dell’indifferibilità di un immediato intervento di modifica del regime di affido e frequentazione basti illustrare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo del tipo di considerazione che controparte ha dei diritti dei figli e di quelli del loro padre, alcuni episodi accaduti nei giorni successivi l’udienza del 19/5/05 dei quali possono dare conferma testimoni sicuramente al di sopra delle parti, cioè i Carabinieri e l’ Assistente Sociale di Xxxxx :
· Il giorno 10 gennaio, al termine dell’udienza dinanzi al S.V. Ill.ma,
· Il giorno 13 gennaio soltanto alle ore 16,35
· Il giorno 25/2/06 alle ore 19,45 circa (nell’ambito cioè dell’orario concordato con
In una parola:
Vogliamo ricordare alla S.V. Ill.ma che ad OGGI non v’è prova alcuna della veridicità degli assunti della SIG.RA GIOVANNA mentre ci sono le informazioni fornite da un terzo imparziale, quale l’Assistente Sociale incaricato dal Tribunale che – guarda il caso – ha confermato, invece, le prospettazioni fornite dal SIG. MASSIMO . Che poi i metodi educativi ed il concetto di “protezione” dei figli sostenuto dalla SIG.RA GIOVANNA siano di per sé assai opinabili e scarsamente condivisibili (cioè contro ogni senso comune) lo testimonia il fatto stesso che la medesima ha ritenuto di dover proteggere i figli nascondendo loro l’esistenza di una sorella, figlia di primo letto, cioè, del SIG. MASSIMO .
Quest’ultimo, infatti, quando conobbe
I devastanti effetti del comportamento della SIG.RA GIOVANNA nei confronti del SIG. MASSIMO, comportamento definito, in letteratura psicologica ma oramai anche giuridica, come “mobizzante”, hanno dato luogo, dal punto di vista dei figli, ad un fenomeno individuabile come Sindrome di Alienazione Genitoriale (con partecipazione delle minori stesse alla campagna denigratoria contro il padre ed il rifiuto, fino a pochi mesi fa, di qualsivoglia rapporto con questi) e dall’altro ad una totale esautorazione del SIG. MASSIMO da ogni aspetto della vita dei figli (vedasi anche le interessanti trattazioni, tra l’altro, sul tema della Sindrome da Padre Interdetto, speculare a quello della Madre Malevole, consultabili su www.aipgitalia.org/Lisa-Colliva.pdf e www.aipgitalia.org/Roberta-Patrocchi.PDF) .
Con riferimento ai due documenti della Dr.ssa Colliva e della Dr.ssa Patrocchi (dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica) , si rinvengono purtroppo in pieno nei tre minori, Giovanni Toto’ ed Enrico, tutti gli 8 sintomi primari della PAS, in particolare in Giovanni, che, a quanto descrive
Nel documento della Dr.ssa Patrocchi (Rif. pag. 29) è altresì spiegata (sebbene
In riferimento allo stesso documento, possiamo dire di ritrovare in Giovanni delle caratteristiche distintive riportate a pag.
Quanto al MOBBING GENITORIALE riportiamo una sintesi della relativa teoria, esposta nell’articolo della dr.ssa Patrocchi :
I comportamenti mobbizzanti la relazione genitore – figlio, sono infatti costituiti da:
· Ostacoli alle frequentazioni genitore – figlio
· Campagna di delegittimazione genitoriale (lesione della credibilità del genitore agli occhi del figlio stesso)
I comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità prevedono invece:
· Ostacolo nelle informazione ed alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli
· Campagna di aggressione e distruzione sociale e legale
Riteniamo di poter affermare con assoluta certezza (purtroppo allarmante) che nelle fattispecie sopra descritte si ritrova tutta questa storia familiare. Proprio tutta !
Da ultimo vale la pena evidenziare che, da anni ormai, anche la giurisprudenza penale della Suprema Corte ha dimostrato grande attenzione e sensibilità verso il problema del comportamento del genitore affidatario rispetto al suo dovere di collaborazione per attuare il diritto di visita dei figli (quindi la relazione parentale) con il genitore non convivente.
E valga il vero :
Sentenza Sezione VI Penale n. 2925 del 9 marzo 2000: "Il mancato adempimento degli obblighi concernenti l'affidamento di figli minori, configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Art 388/2°c.p."
Commette reato il genitore affidatario dei figli minori se non li educa e non li sensibilizza ad avere un rapporto con l'altro genitore dal quale vivono separati, in quanto anche tale comportamento "omissivo" può costituire l' "elusione" dolosa di un provvedimento del giudice.
….
Alla luce di quanto sopra e della nuova normativa frattanto sopraggiunta lo scrivente difensore non può pertanto che ribadire la prioritaria istanza di AFFIDO CONDIVISO dei piccoli Giovanni, Enrico, Totò, con le modalità ampiamente illustrate nella istanza ex art. 708 c.p.c. da intendersi qui integralmente riportata .
Roma, 30/03/06
Ringraziamo l'avvocatessa Marina Petrolo di Roma per averci permesso di pubblicare questa sua comparsa e, ovviamente, facciamo il nostro più grande "in bocca al lupo" al papà che lei rappresenta e con estrema competenza e professionalità TUTELA
Nessun commento:
Posta un commento