16 dicembre 2006

ASSOLTO EX 570: IL PARZIALE PAGAMENTO DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO NON INTEGRA DI NECESSITA' GLI ESTREMI DEL REATO

Un padre è stato assolto dal GIP di una città del centro Italia, dal reato di cui all'art. 570.
Non aveva corrisposto che parzialmente le somme stabilite dal Giudice Civile per il mantenimento della bambina, invero fissato a una quota pari a circa il 70% di tutti i suoi introiti mensili.

L'ex moglie di questi - è stato dimostrato in indagini preliminari - nonostante la mancata corresponsione del totale delle quote, conduceva però una vita abbastanza agiata, con vacanze all'estero, frequentazione di club, spese ingenti rispetto al suo livello di vita.

Nonostante questo, l'avvocato della donna, probabilmente legato alla stessa da una affettuosa amicizia, aveva condotto una vera e propria battaglia legale per cercare di far condannare l'uomo, e comunque cercare di metterlo in difficoltà da un punto di vista giudiziario.

La denuncia per il reato di cui al 570 c.p. faceva peraltro parte di una più ampia strategia di - definiamola così - notevole "attenzione giudiziaria" di questo avvocato contro il padre in questione: pur di vederlo in difficoltà, l'avvocato aveva infatti bersagliato questi con diversi provvedimenti civili, e una impellente quantità di comunicazioni spedite a lui e al suo avvocato onde farlo desistere dai suoi atteggiamenti a tutela della figlia.


Giorni fa l'assoluzione: con la motivazione che "come correttamente ritenuto dal p.m. l'adempimento parziale da parte dell'indagato dell'assegno stabilito, in sede di separazione coniugale, non integra l'ipotesi di reato per il quale si procede qualora siano, comunque, assicurati i mezzi di sussistenza al minore"

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