12 maggio 2006

UNA AVVOCATESSA CONTRO IL MOBBING

Riporto di seguito una bella comparsa di un legale del Foro di Roma, l'avvocatessa Marina Petrolo, che con rara competenza e grande capacità professionale ha rappresentato, a difesa di un papà, sia la necessità del ricorso all'affido condiviso, sia l'importanza che ha - nella tutela del minore - il denunciare gli episodi di mobbing genitoriale, cui contrapporre, in caso di rifiuto ai contatti con l'altro genitore (nel caso specifico: come quasi sempre accade, verso il padre) l’AFFIDO CONDIVISO e - comunque – i criteri della bigenitorialità.


Ricordiamo qui come soprattutto nella tutela dei propri diritti in tema di mobbing genitoriale, sia estremamente importante rivolgersi agli specialisti e consulenti adeguati.


Oltre al criterio della competenza professionale, infatti, occorre affidarsi, e nel caso dei legali affidare i propri clienti, a quei consulenti che a loro volta non si siano mai prestati a essere il "braccio armato" scientifico e/o professionale di azioni mobbizzanti: tutti, al momento giusto, sanno parlare da tutori del bambino, pochi (e l’avvocatessa Petrolo è fra questi) sanno rinunciare a facili vantaggi quando non collidono con un’etica della condivisione e di un reale rispetto del minore e delle sue relazioni significative.

Occorre cioè creare una cultura della consulenza che premi i consulenti e i professionisti che contribuiscono (e il nostro intervento al Congresso AILAS andava proprio in questa direzione) a un'ETICA del rispetto della genitorialità, e non che si siano già - per così dire - CONSEGNATI mani e piedi ad un sistema fondamentalmente abusante, operando cioè - per ragioni di lucro e vantaggio personale - con pratiche lesive della genitorialità e dei minori che millantano di tutelare.



TRIBUNALE CIVILE DI ……….

R.G. ……. - Dott……………..

NOTE AUTORIZZATE ALL’ UDIENZA ISTRUTTORIA DEL ……….

IN MERITO ALL’ISTANZA EX ART. 708 C.P.C.

Per

SIG. MASSIMO ( Avv. Marina Petrolo)

- resistente / attore in riconvenzionale -

Contro

SIG.RA GIOVANNA (Avv. …………………)

- ricorrente/ convenuta in riconvenzionale -


La prima circostanza sulla quale si vuole appuntare l’attenzione dell’Illustre Giudicante riguarda l’approvazione congiunta da parte di Camera e Senato, intervenuta il 24/1/2006, del Disegno di Legge n° 3537 intitolato “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

L’approvazione di tale legge comporta, all’interno del processo di separazione e divorzio di coniugi, una vera e propria rivoluzione culturale. Essa infatti costituisce il punto di arrivo di un profondo cambiamento nel costume, recepito peraltro da molte recenti pronunce sia dei Tribunali di merito che della Suprema Corte, che , dalla sottoscrizione della Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991) sposta il baricentro delle problematiche familiari dal dissidio della coppia ai diritti dei bambini ed in particolare sull’affermazione del principio della bigenitorialità, cioè del diritto dei bambini a mantenere la continuità di significative relazioni con entrambi i genitori e, non da ultimo, anche con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale .

Non a caso tale legge viene da tutti comunemente definita come legge sulla bigenitorialità .

Ai figli è riconosciuto il diritto a una relazione piena e significativa con entrambi i genitori, che conserveranno - se entrambi idonei - la responsabilità di educarli e prendersene cura: nel quotidiano, non solo nelle emergenze. Le madri spezzeranno l'isolamento e la solitudine, mentre i padri rientreranno finalmente a pieno titolo nel ruolo genitoriale che l’attuale assetto delle cose, in via prevalente, gli consentiva di esercitare soltanto nell’ambito della famiglia NON separata.

L’obiettivo sotteso alla nuova legge è, peraltro, anche quello di cambiare radicalmente l'atteggiamento dei magistrati di fronte al fenomeno della disgregazione familiare, obbligandoli a mutare l'ottica che sta alla base delle loro decisioni nonché a scostarsi da una lista decennale di sentenze che accordano alla madre il ruolo di genitore eletto per la crescita della prole.

Ed infatti , in caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.

La nuova normativa, dunque, attuando il ridetto principio della bigenitorialità, interviene a capovolgere il sistema attuale in materia di affidamento in base al quale i figli sono affidati o all'uno o all'altro dei genitori (generalmente la madre) secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi.

Entrando nel merito di questa sofferta vicenda umana e processuale vale la pena ricordare al Magistrato che l’attuale rifiuto manifestato dai figli verso il padre è unicamente (come confermato dalla stessa Assistente Sociale) frutto di una sapiente manipolazione da parte della madre .

Il SIG. MASSIMO infatti, fino al giorno prima dell’allontanamento da casa della moglie, non è mai stato accusato di essere né un cattivo padre né tampoco uomo violento e aggressivo (se tale fosse i figli avrebbero paura di lui e non se la sentirebbero certo di aggredirlo verbalmente, quand’anche non fisicamente, con insulti e recriminazioni!) .

Al proposito, riguardo cioè l’artificiosa predisposizione di questa ignobile e colossale menzogna storica, risulta illuminante verificare che i pur pretestuosi motivi di doglianza della SIG.RA GIOVANNA, formulati sia con la lettera dell’Avv.ssa Neri nel maggio 2004 sia con il telegramma della SIG.RA GIOVANNA stessa successivo all’arbitrario trasferimento suo e dei tre figli in Roma, attengono a profili squisitamente economici , NON ALTRO!!

Viceversa, all’udienza del 19 u.s. dinanzi alla S.V. Ill.ma si è sostenuto – per la prima volta si badi bene – che la SIG.RA GIOVANNA “era stata costretta ad andarsene di casa a causa della violenza del marito”. Ciò che – non ci si stanca di ribadire al fine di smascherare la totale manipolazione della realtà – non era MAI stato detto in precedenza !

Ed infatti, l’opera di scientifica fabbricazione “a tavolino” della figura del “mostro” è iniziata soltanto alcuni mesi dopo l’abbandono del tetto coniugale e la sottrazione dei minori al padre, quando cioè la SIG.RA GIOVANNA potrebbe aver compreso la necessità di precostituirsi delle prove un tantino più sostanziose per giustificare il suo irresponsabile, oltrechè illegittimo, comportamento come madre e come moglie, innanzitutto di fronte ai figli e poi dinanzi a chi l’avrebbe giudicata in sede di separazione.

Tale comportamento, riprovevole sia sotto il profilo morale che sociale, NON PUÒ E NON DEVE ESSERE PREMIATO con l’affido in via esclusiva di tutti e tre figli addirittura, con l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, con l’assegnazione della casa coniugale (non abitata con fittizi e futili pretesti) e financo con un assegno di mantenimento!

Il tutto, con l’aggravante di una speculare umiliazione ed annientamento della figura paterna (non dimenticando, tra l’altro, che il SIG. MASSIMO, per quella casa dalla quale è stato con astuto movimento strategico estromesso, aveva sborsato quasi 355.555,00 euro come evincesi dai conteggi depositati e non contestati ex adverso. Una vera beffa!) .

In tal modo il sistema giudiziario andrebbe di fatto a “colludere” con comportamenti (quelli materni) apertamente illegittimi (sono allegati agli atti varie denuncie del SIG. MASSIMO nei confronti della SIG.RA GIOVANNA sostanzialmente riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 570, 574, 594, 595, 610 e 388/2° comma del codice penale) segnatamente con riferimento a quei valori costituzionali indefettibili pilastri del nostro ordinamento (giuridico, sociale e morale) quali il riconoscimento del valore famiglia e dei diritti dei bambini ad essere rispettati, tutelati e ad avere entrambi i genitori, a loro volta meritevoli di pari dignità e pari diritti (almeno fino ad una prova contraria che, allo stato, sembra paradossalmente proprio a carico della madre).

E’ infatti opportuno rammentare che il SIG. MASSIMO, a settembre, ha dovuto girare per le varie possibili scuole di Roma per sapere dove i figli erano stato iscritti; è stato aggredito e umiliato solo per essersi recato all’uscita di scuola; altrettanto il medesimo si è dovuto adoperare per sapere dove Giovanni frequenta il catechismo per prepararsi alla prima comunione e quando, reperita la parrocchia, ha parlato con il parroco e la catechista questi ultimi, stupefatti, hanno confessato di non sapere NULLA della situazione familiare del piccolo Giovanni!

Ebbene a questa autarchica gestione della genitorialità da parte della SIG.RA GIOVANNA va posto un FERMO.

E, dal momento che, nei confronti della SIG.RA GIOVANNA, a nulla sono valsi i moniti dell’Assistente Sociale, gli inviti fatti dalla sottoscritta al suo difensore , le - forse troppo generiche - disposizioni contenute nel provvedimento presidenziale né tampoco da controparte si mostrano segnali di buon senso o di elasticità, l’unico soggetto in grado di intervenire in modo efficace è l’odierno Giudicante al quale si ribadisce la richiesta preliminare di voler disporre l’affido congiunto (ovvero condiviso) dei minori Giovanni, Enrico, Totò , e l’integrazione dei provvedimenti presidenziali nel senso di cui all’istanza ex art. 708 c.p.c.

A conferma dell’indifferibilità di un immediato intervento di modifica del regime di affido e frequentazione basti illustrare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo del tipo di considerazione che controparte ha dei diritti dei figli e di quelli del loro padre, alcuni episodi accaduti nei giorni successivi l’udienza del 19/5/05 dei quali possono dare conferma testimoni sicuramente al di sopra delle parti, cioè i Carabinieri e l’ Assistente Sociale di Xxxxx :

· Il giorno 10 gennaio, al termine dell’udienza dinanzi al S.V. Ill.ma, la sig.ra SIG.RA GIOVANNA ha preferito intrattenersi in Tribunale, per effettuare mere operazioni di cancelleria di norma riservate alle segretarie (quali fotocopie ecc.), piuttosto che rientrare a Roma per organizzare l’incontro pomeridiano tra i tre figli ed il padre dinanzi l’Assistente Sociale di Xxxxx la quale, infatti, è stata raggiunta telefonicamente dalla SIG.RA GIOVANNA che intendeva disdire l’incontro riferendo di aver fatto troppo tardi in Tribunale. Si badi bene che l’udienza era terminata alle ore 11,30 !

· Il giorno 13 gennaio soltanto alle ore 16,35 la SIG.RA GIOVANNA si è benignata di chiamare l’Assistente sociale, dinanzi alla quale era già presente il SIG. MASSIMO, per dire che non si sentiva bene e non avrebbe portato i bambini (sic!). La medesima, in tale occasione come nella precedente, si è naturalmente opposta acchè il SIG. MASSIMO andasse a Roma a trovare uno o tutti e tre i figli (se infatti Giovanni non vuole, il padre non insiste mai e si limita ad incontrare Enrico e Totò ) visto che al momento era “sprovvisto” di parenti accompagnatori (come se servissero a qualcosa!) ed ha altresì rifiutato di far recuperare il mancato incontro al padre di sabato o domenica sol perché tali giorni non erano menzionati dal provvedimento presidenziale !!! NON CI SONO PAROLE ! Per incidens ci permettiamo di rimarcare che il SIG. MASSIMO, per stare dietro a tutta questa faccenda, incluso l’oneroso compito di reperimento ed accompagnamento di parenti, andirivieni con Xxxxx, richieste di intervento di Forza Pubblica ecc., sta perdendo molte giornate di lavoro e tra breve si profilerà il fondato rischio di un suo ulteriore depauperamento reddituale, non da ultimo a causa dello stress e del livello di profonda prostrazione in cui tutti questi accadimenti lo hanno ridotto.
· Il giorno 25/2/06 alle ore 19,45 circa (nell’ambito cioè dell’orario concordato con la sig.ra SIG.RA GIOVANNA e l’Assistente Sociale per telefonare ai bambini) il sig. SIG. MASSIMO ha tentato di contattare i figli attraverso il cellulare della moglie ma questo risultava irraggiungibile. Dopo vari tentativi il medesimo si è visto costretto a chiamare le bambini sul numero fisso di casa della suocera ove ha risposto il figlio Giovanni contemporaneamente alla nonna. Quest’ultima ha intimato ai nipoti, prima Giovanni e poi Enrico che , ben contento di parlare con il padre era corso al telefono, di riattaccare il telefono perchè – a suo dire – il SIG. MASSIMO non avrebbe dovuto chiamare su quel telefono. Il piccolo Enrico dopo aver comunicato ala padre che non era in condizioni di parlare (usando in modo complice un loro termine convenzionale) ha dovuto riattaccare. Dopodichè il SIG. MASSIMO ha tentato più volte di chiamare sul cellulare della moglie ma questo risultava perennemente irraggiungibile e pertanto ha richiamato sul fisso cercando di parlare, oltrechè con i figli, con la moglie la quale risultava tuttavia fuori casa. La sig.ra Suocera ha nuovamente intimato ai nipoti di riattaccare perché non voleva che lui telefonasse a quel numero e la comunicazione veniva bruscamente interrotta. Il SIG. MASSIMO si è visto pertanto costretto a chiedere l’intervento dei Carabinieri i quali, non riuscendo neanche loro a mettersi in contatto né con la SIG.RA GIOVANNA né con la Suocera (nell’un caso perché irraggiungibile e nell’altro perché la cornetta era stata evidentemente staccata), si sono recati sul posto e solo grazie alla rassicurante presenza del brigadiere il piccolo Enrico è riuscito a parlare con il padre al telefono , finalmente con tranquillità e serenità ribadendo le testuali parole :” Babbo voglio stare con Te. Non mi piace stare qui”. Questi i fatti : IL SIG. MASSIMO HA DOVUTO PER L’ENNESIMA VOLTA RICORRERE AI CARABINIERI PER VEDERE RICONOSCIUTI ANCHE QUEI MINIMI DIRITTI CHE LO STESSO TRIBUNALE GLI HA ACCORDATO !!!! Siamo all’abnormità !

In una parola: la sig.ra SIG.RA GIOVANNA ritiene di essere al di sopra di tutto e di tutti e adatta sempre le cose a proprio uso e consumo !

Vogliamo ricordare alla S.V. Ill.ma che ad OGGI non v’è prova alcuna della veridicità degli assunti della SIG.RA GIOVANNA mentre ci sono le informazioni fornite da un terzo imparziale, quale l’Assistente Sociale incaricato dal Tribunale che – guarda il caso – ha confermato, invece, le prospettazioni fornite dal SIG. MASSIMO . Che poi i metodi educativi ed il concetto di “protezione” dei figli sostenuto dalla SIG.RA GIOVANNA siano di per sé assai opinabili e scarsamente condivisibili (cioè contro ogni senso comune) lo testimonia il fatto stesso che la medesima ha ritenuto di dover proteggere i figli nascondendo loro l’esistenza di una sorella, figlia di primo letto, cioè, del SIG. MASSIMO .

Quest’ultimo, infatti, quando conobbe la SIG.RA GIOVANNA, era sposato con la sig.ra Yyyy Susanna dalla quale aveva avuto una figlia, Alessia, oggi quattordicenne, con la quale coltiva un costante ed affettuoso rapporto, in un clima di serena condivisione genitoriale con la ridetta sig.ra Yyyy, purtroppo offuscato dal fatto che questa piccola, non appena è nato il fratellino Enrico, è stata estromessa dalla vita del nuovo nucleo per volere esclusivo della SIG.RA GIOVANNA che in tal modo intendeva “proteggere” il figlio. Dunque se la SIG.RA GIOVANNA riteneva che una bambina di 5 anni potesse costituire un pericolo ed un elemento di squilibrio per la crescita del figlio, è quanto meno singolare e, dunque, scarsamente credibile, la sua idea di “pericolo” e “protezione”. ……E siamo nel terzo millennio, cioè in epoca di famiglie ricostituite, allargate ecc. !

I devastanti effetti del comportamento della SIG.RA GIOVANNA nei confronti del SIG. MASSIMO, comportamento definito, in letteratura psicologica ma oramai anche giuridica, come “mobizzante”, hanno dato luogo, dal punto di vista dei figli, ad un fenomeno individuabile come Sindrome di Alienazione Genitoriale (con partecipazione delle minori stesse alla campagna denigratoria contro il padre ed il rifiuto, fino a pochi mesi fa, di qualsivoglia rapporto con questi) e dall’altro ad una totale esautorazione del SIG. MASSIMO da ogni aspetto della vita dei figli (vedasi anche le interessanti trattazioni, tra l’altro, sul tema della Sindrome da Padre Interdetto, speculare a quello della Madre Malevole, consultabili su www.aipgitalia.org/Lisa-Colliva.pdf e www.aipgitalia.org/Roberta-Patrocchi.PDF) .

Con riferimento ai due documenti della Dr.ssa Colliva e della Dr.ssa Patrocchi (dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica) , si rinvengono purtroppo in pieno nei tre minori, Giovanni Toto’ ed Enrico, tutti gli 8 sintomi primari della PAS, in particolare in Giovanni, che, a quanto descrive la Dr.ssa Colliva, si potrebbe definire di ‘grado grave’, laddove la SIG.RA GIOVANNA attua totalmente i comportamenti ‘tipici’ dei genitori alienanti (Rif. pag. 12).

Nel documento della Dr.ssa Patrocchi (Rif. pag. 29) è altresì spiegata (sebbene la SIG.RA GIOVANNA cerchi di applicare le stesse ‘tecniche di programmazione’ su tutti i figli) la ragione del diverso comportamento tra Giovanni ed Enrico: infatti <<il processo che si snoda dall’attaccamento alla sindrome di alienazione genitoriale avviene lungo un continuum, che può scattare quando i bambini hanno 8-9 anni (età di Giovanni). I bambini più piccoli infatti non hanno ancora acquisito capacità cognitive sufficienti per essere buoni alleati e meno affidabili (Toto ha infatti solo 6 anni), sebbene al livello empatico (non è questo il caso di Toto) possano dimostrarsi più vicini al genitore che si occupa di loro. La sindrome, infatti, tipica dei figli adolescenti>>.

In riferimento allo stesso documento, possiamo dire di ritrovare in Giovanni delle caratteristiche distintive riportate a pag. 30 in ‘figli alienati da un genitore’ à <<si tratta di figli che hanno scelto uno schieramento di parte durante il divorzio e che rigidamente si rifiutano di avere una qualsiasi relazione con l’altro genitore……quasi sempre hanno subito un ‘lavaggio del cervello’……la maggior parte dei figli alienati, comunque, ha avuto una normale relazione con il genitore alienato prima della separazione ed in seguito ha completamente assorbito e fatto proprio il punto di vista del ‘genitore preferito’ nei confronti del genitore alienato. Questi sono solitamente bambini che hanno un’età compresa tra i 9 ed i 15 anni, al momento della separazione……sovente utilizzando le stesse parole utilizzate dal ‘genitore preferito’ per descrivere le trasgressioni ed i difetti del genitore alienato. Il loro linguaggio è quasi sempre pomposo e la scelta dei termini molto ricercata, quasi da adulti.>>

Quanto al MOBBING GENITORIALE riportiamo una sintesi della relativa teoria, esposta nell’articolo della dr.ssa Patrocchi :

I comportamenti mobbizzanti la relazione genitore – figlio, sono infatti costituiti da:

· Ostacoli alle frequentazioni genitore – figlio

· Campagna di delegittimazione genitoriale (lesione della credibilità del genitore agli occhi del figlio stesso)

I comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità prevedono invece:

· Ostacolo nelle informazione ed alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli

· Campagna di aggressione e distruzione sociale e legale

Riteniamo di poter affermare con assoluta certezza (purtroppo allarmante) che nelle fattispecie sopra descritte si ritrova tutta questa storia familiare. Proprio tutta !

Da ultimo vale la pena evidenziare che, da anni ormai, anche la giurisprudenza penale della Suprema Corte ha dimostrato grande attenzione e sensibilità verso il problema del comportamento del genitore affidatario rispetto al suo dovere di collaborazione per attuare il diritto di visita dei figli (quindi la relazione parentale) con il genitore non convivente.

E valga il vero :

Sentenza Sezione VI Penale n. 2925 del 9 marzo 2000: "Il mancato adempimento degli obblighi concernenti l'affidamento di figli minori, configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Art 388/2°c.p."
Commette reato il genitore affidatario dei figli minori se non li educa e non li sensibilizza ad avere un rapporto con l'altro genitore dal quale vivono separati, in quanto anche tale comportamento "omissivo" può costituire l' "elusione" dolosa di un provvedimento del giudice. La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione fornisce una interpretazione estensiva dell'art. 388 del codice penale, che disciplina il reato di "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" ricomprendendovi anche il comportamento del genitore separato che, non attivandosi per far sì che i figli minori vedano l'altro coniuge secondo quanto stabilito dal giudice, si riflette negativamente sulla psicologia dei minori stessi.
…. La Suprema Corte ritiene giusta la condanna, in quanto, considerato il "ruolo centrale" che assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l'ex coniuge, l'atteggiamento omissivo del genitore che non educa e sensibilizza i figli a vedere l'altro genitore finisce con l'eludere il provvedimento con il quale il giudice aveva imposto il diritto di visita; tale comportamento finisce inoltre con il riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti essi stessi a "contrastare gli incontri con il genitore non affidatario", proprio perché non "sensibilizzati" ed "educati" al rapporto con l'altro genitore.


Alla luce di quanto sopra e della nuova normativa frattanto sopraggiunta lo scrivente difensore non può pertanto che ribadire la prioritaria istanza di AFFIDO CONDIVISO dei piccoli Giovanni, Enrico, Totò, con le modalità ampiamente illustrate nella istanza ex art. 708 c.p.c. da intendersi qui integralmente riportata .

Roma, 30/03/06

Avv. Marina Petrolo




Ringraziamo l'avvocatessa Marina Petrolo di Roma per averci permesso di pubblicare questa sua comparsa e, ovviamente, facciamo il nostro più grande "in bocca al lupo" al papà che lei rappresenta e con estrema competenza e professionalità TUTELA

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