16 maggio 2012

La Cassazione ha deciso: risarcibile il danno da Alienazione Genitoriale


La dottoressa Sara Pezzuolo ci segnala questo importante articolo uscito - a firma della dottoressa Ilaria Bedeschi- sulla Rivista "Persona e Danno", del professor Paolo Cendon.
L'articolo commenta e riporta una sentenza della Cassazione (sentenza n. 7452/12) che ha confermato la risarcibilità del danno da Alienazione Genitoriale,     
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“RISARCIBILE IL DANNO PER SINDROME DA ALIENAZIONE GENITORIALE” - Cass. 7452/12 – Ilaria BEDESCHI

Il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, disponeva l’affidamento condiviso della figlia minore e individuava la madre quale genitore collocatario. Altri provvedimenti “educativi” erano stati assunti dal Tribunale: obbligo di intraprendere un percorso di mediazione familiare per i genitori, miglioramento dei rapporti genitori – figlia e la sospensione del diritto di visita per il padre, dato il rifiuto opposto dalla figlia.
Ma il Tribunale pronunciava provvedimenti anche di carattere economico: a fianco della quantificazione dell’assegno di mantenimento, condannava, ex art. 709 ter c.p.c., la madre al risarcimento del danno in quanto ritenuta responsabile della sindrome da alienazione genitoriale da cui era affetta la figlia. Risarcimento in favore non solo della figlia ma anche del padre/marito.
La effettiva durezza dei provvedimenti enunciati dal Tribunale spingono la donna a ricorrere in Appello chiedendo la revoca della condanna risarcitoria e l’affidamento esclusivo della figlia; il marito, resistendo, chiedeva a sua volta l’affidamento esclusivo.
L’Appello, accogliendo parzialmente il ricorso, revocava la condanna al risarcimento in favore della figlia e riducendo quello a favore del marito.
Il giudizio arriva in Cassazione la quale emette sentenza, rigettando il ricorso.
L’iter seguito dai giudici precedentemente aditi, spiega, è incontestabile e ritiene, tra l’altro, le accuse mosse dalla madre nei confronti del padre (che andavano da una violenza psicologica sino a sconfinare nell’abuso sessuale nei confronti della figlia) ampiamente negate dalle relazioni che i professionisti avevano presentato nei precedenti gradi del giudizio.
La vicenda, fuori e dentro l’aula di giustizia, appare il frutto proprio di quella conflittualità che ha spinto i giudici a rilevare la sindrome da alienazione parentale diagnosticata alla figlia.
È quindi riconosciuto il risarcimento all’uomo. Perché non anche alla figlia?

La sentenza della Cassazione

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 aprile – 14 maggio 2012, n. 7452
Presidente Luccioli – Relatore De Chiara
Svolgimento del processo
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi sig. Caio e sig.ra Tizia, introdotto da quest’ultima nel 2003, il Tribunale di XX***, con sentenza del 2007, pronuncia la separazione dei coniugi e dispone altresì: l’affidamento condiviso della figlia minore della coppia, S., nata il 28 ottobre 1996, con collocamento presso la madre e con obbligo dei genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare, sotto la supervisione dei servizi sociali, nonché di cooperare per un miglioramento della relazione genitori-figlia; la sospensione del diritto di visita del padre dato il rifiuto opposto dalla figlia; la condanna ai sensi dell’art. 709 ter Caiop.Caio della Tizia.  - ritenuta responsabile della sindrome da alienazione genitoriale da cui era affetta la figlia - al risarcimento del danno, liquidato in € 15.000,00 in favore del marito e in € 20.000,00 in favore della figlia; il pagamento di un assegno di € 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese mediche straordinarie, a carico del Caio per il mantenimento della figlia.
La sentenza fu appellata dalla sig.ra Tizia., che chiese revocarsi la sua condanna risarcitoria, affidarsi esclusivamente a sé la figlia minore, formalizzarsi l’assegnazione a sé della casa coniugale.
Il sig. Caio resistette e propose anche appello incidentale chiedendo a sua volta l’affidamento esclusivo della figlia.
La Corte di Brescia, in parziale accoglimento del gravame principale, ha revocato la condanna della Tizia. al risarcimento del danno in favore della figlia, per difetto della relativa domanda; ha ridotto ad € 10.000,00 il risarcimento in favore del Caio.; ha disposto la formale assegnazione della casa coniugale alla Tizia.
Sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado, delle relazioni degli esperti dei servizi sociali e delle dichiarazioni degli insegnanti della minore, la Corte ha confermato l’accertamento del Tribunale di infondatezza delle accuse di abusi sessuali nei confronti della figlia rivolte dalla Tizia al Caio, e, pur evidenziando i tratti di immaturità della personalità di quest’ultimo, ha fatto risalire alla prima la responsabilità del rifiuto  - dalla stessa in effetti fomentato con il proprio comportamento quantomeno colposo - progressivamente manifestato dalla figlia nei confronti del padre.
La sig.ra Tizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. L’intimato non ha svolto difese.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofiliachia.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta:
a) che la Corte d’appello si sia basata sulla consulenza tecnica di ufficio effettuata da una psicologa e non da un medico psichiatra, senza nulla osservare sul punto nonostante l’espresso rilievo dell’appellante, mentre nessuno degli specialisti - in primo luogo i consulenti di parte ricorrente - e degli esperti interpellati aveva condiviso la diagnosi di sindrome di alienazione parentale, peraltro effettuata dalla CTU solo in un secondo momento;
b) che sia stata omessa dai giudici di merito, senza alcuna motivazione, l’obbligatoria audizione della minore del cui affidamento si tratta;
c) che sia stato omesso l’esame della relazione del consulente tecnico di parte prof. Brighenti, prodotta dalla ricorrente nel giudizio di appello;
d) che la smentita delle affermazioni della neuropsichiatra dott.ssa Finardi circa la possibilità dell’abuso sessuale commesso dal padre sulla figlia era stata motivata, dalla Corte d’appello, con il richiamo non già della sentenza di primo grado, bensì di altro atto del processo quale la consulenza tecnica di ufficio;
e) che i giudici di merito avevano omesso di rilevare che il Caio non aveva sporto denuncia per calunnia nei confronti della ricorrente, né i giudici stessi avevano disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, né quest’ultima aveva comunque aperto un procedimento contro la Tizia, e che il Caio aveva rivelato il proprio disinteresse per la figlia non assumendo alcuna iniziativa per superare gli ostacoli frapposti alle sue visite;
f) che la sindrome da alienazione parentale, allorché sussiste, deriva da una situazione di grave conflittualità fra i genitori, onde le relative responsabilità vanno ascritte a entrambi e non a uno solo di essi; inoltre la Corre non aveva considerato che non era stata affatto dimostrata la sistematica denigrazione del padre ad opera della madre, che invece era sempre stata pesantemente ingiuriata dal Caio, nonché fatta oggetto, assieme ai genitori, di vane denunce-querele, e nondimeno si era fattivamente impegnata, nell’interesse della figlia, a sedare la conflittualità con il marito;
g) che la condanna risarcitoria ai sensi dell’art. 709 ter Caiop.Caio era infondata, giacché il padre si era reso quantomeno corresponsabile della situazione, con la sua condotta passiva e inerte, e aveva subito anche condanna per ingiurie, lesioni e minacce nei confronti della moglie.
2.  - Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con l. 20 marzo 2003 n. 77, e dell’ art. 155 sexies CaioCaio, introdotto dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, per l’immotivata omissione dell’audizione della figlia minore della coppia in relazione al suo affidamento, obbligatoria, ai sensi delle predette norme, salvo solo il contrasto con interessi fondamentali della minore stessa o la sua mancanza di discernimento.
3. - Nessuna delle predette censure può trovare accoglimento.
Va infatti osservato:
- che, con riferimento alla censura a) del primo motivo, nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici, mentre la verifica della concreta qualificazione dell’esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del giudice di merito;
- che le questione dell’omissione e dell’ascolto della minore  – omissione già consumata dal Tribunale - non era stata sollevata dalla ricorrente nel giudizio di appello (o almeno ciò non risulta né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso per cassazione), onde la medesima - e dunque la censura b) del primo motivo, nonché il secondo motivo di ricorso - è da considerare inammissibile in quanto nuova;
- che la censura c) del primo motivo è generica, difettando della specificazione del contenuto della relazione del consulente di parte;
- che, quanto alla censura d) del primo motivo, ben può il giudice di appello rilevare per relationem richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio (ex multis, Cass. 04/5/2005, 2114/1995, 3711/1989);
- che per il reato le censure della ricorrente integrano pure e semplici critiche di merito, inammissibili in sede di legittimità.4. - Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi 
a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.